LE ASSUNZIONI FINANZIATE NON RILEVANO AI FINI DEL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE – CORTE DEI CONTI PUGLIA N. 6/2021

LE ASSUNZIONI FINANZIATE NON RILEVANO AI FINI DEL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE - CORTE DEI CONTI PUGLIA N. 6/2021

Comune di Triggiano (BA) – Richiesta di parere avanzato dal Sindaco mirante a conoscere il rapporto fra i limiti vigenti nella materia di spesa del personale negli enti locali e l’assunzione di figure professionali con contratti a tempo determinato, finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo PON inclusione finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui il Comune di Triggiano è capofila dell’Ambito territoriale n. 5 del Piano Sociale di Zona. Il Collegio – in linea con propria analoga deliberazione sul punto reso con Del. N. 116/2020 / PAR – ritiene che, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, disciplinate dall’art. 33, comma 2, del dln 34/2019 e dal successivo dm 17.3.2020, possono essere escluse le spese già sostenute per il reclutamento di personale un tempo determinato che trovino copertura in finanziamenti finalizzati attribuiti ai sensi del d.lgs. n. 147/2017 e del connesso dm 18.5.2018.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPUG/6/2021/PAR

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