PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID‐19 NELLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE RIPAM – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 30.07.2020

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID‐19 NELLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE RIPAM
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LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DI ATTI GIUDIZIARI DEVE ESSERE ANONIMA – ORDINANZA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 9440025/2020

LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI ATTI GIUDIZIARI DEVE ESSERE ANONIMA

“Con specifico riguardo il trattamento dei dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza può avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10 del Regolamento), ovvero solo qualora il trattamento sia autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-octies, commi 1 e 5 del Codice).
Il titolare del trattamento è tenuto, inoltre, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).
In tale quadro, si osserva, in via preliminare, che non rileva quanto dichiarato dall’Ente con riferimento alla circostanza che la reclamante non fosse identificabile. Considerando che “per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione” (Gruppo di Lavoro Art. 29, Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, WP216), la menzione delle iniziali del cognome e del nome della reclamante all’interno della determinazione era, infatti, idonea a consentirne l’identificazione, quantomeno da parte dei dipendenti del Comune e dei familiari o conoscenti della reclamante, anche in considerazione delle dimensioni del Comune (circa 13749 abitanti) e del proprio organico (84 lavoratori a tempo indeterminato, secondo quanto riportato nel conto annuale 2018, redatto nel 2019, pubblicato sul sito web del Comune).”

Link al documento: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9440025