Un membro della Commissione straordinaria del Comune di San Biagio Platani (AG) premette che, nell’adozione degli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., è stata effettuata una ricognizione dei profili professionali congruenti con le necessità organizzative dell’Ente.All’esito dell’istruttoria, è stato verificato che “molti profili professionali necessari sono, in realtà, già presenti nell’ente, utilizzato con contratti a tempo determinato, stipulati in attuazione delle varie norme settoriali attuative della l.r. 85/1995 che ha introdotto le prime misure finalizzate al superamento del precariato: si tratta di personale avente i requisiti di cui all’art. 3 della l.r. 27/2016 e ss.mm.ii in relazione al quale il Comune riceve da parte della Regione siciliana un sostegno finanziario annuale, già rientrante nello speciale fondo di cui all’art. 30, comma 7, della l.r. 5/2014. Ne consegue che, tutti tali soggetti in astratto posseggono i requisiti per essere stabilizzati attraverso la speciale procedura di reclutamento di cui all’art. 22 [rectius art. 20] del d.lgs. 75/2017, con garanzia della continuità del contributo regionale, pari all’importo per ciascuno trasferito nel 2015, fino a tutto l’esercizio finanziario 2038, come si evince dall’art. 26 della l.r. 8/2018 che ha sul punto modificato l’art. 3 della l.r. n. 27/2016”.Nell’evidenziare che l’art. 22, comma 3, della recente legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, “dispone che le procedure seguite per l’assunzione da parte degli enti locali siciliani del personale precario costituiscono requisito utile all’applicazione del comma 1, lett. b) del citato art. 22 [rectius art. 20] del d.lgs. n. 75/2017”, è stato richiesto il parere della Sezione Regionale di controllo sullo specifico quesito: “Se, nel caso di stabilizzazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 22 [rectius art. 20] del d.lgs. 75/2017, è consentito derogare al vincolo dell’adeguato accesso dall’esterno, limitatamente all’importo del contributo gravante sul bilancio regionale ai sensi del comma 4 del medesimo art. 22 [rectius art. 20]”.La Sezione di controllo, effettuata una ricognizione del contesto normativo nazionale e regionale, anche alla luce dei precedenti della Corte costituzionale e del giudice amministrativo, ha evidenziato che la norma sulla quale è stato chiesto il parere – ossia, l’art. 22, comma 3 della l.r. n. 1/2019, recante disposizioni in ordine al requisito della lettera b) dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 – nel suo testo vigente consente agli Enti locali del territorio regionale di avvalersi delle speciali procedure di assunzione in via diretta delle categorie dei lavoratori a tempo determinato, a suo tempo reclutati in base alle norme regionali citate dal testo normativo, potendo fare affidamento sulle speciali risorse aggiuntive specificamente individuate dal legislatore regionale (art. 26 della l.r. n. 8/2018) .E’ ascrivibile all’esclusiva discrezionalità dell’Ente fare ricorso o meno alla procedura in questione, in quanto costituisce atto di amministrazione attiva – concernente la gestione del personale – l’individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), in capo ai lavoratori da stabilizzare.
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