STABILIZZAZIONI PRECARI – NOTA OPERATIVA DELL’ANCI

Prot. n. 2/ VSG/SD/AB/2018
Oggetto: “Misure in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con
contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”
Premessa
Per il prossimo triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è possibile attivare le procedure
previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/ 2017, per il reclutamento speciale di
personale con contratto di lavoro flessibile.
L’ANCI Nazionale, al fine di supportare i Comuni nell’attuazione delle norme in materia di
superamento del precariato, anche alla luce delle novità contenute nella legge di bilancio 2018
( legge 27 dicembre 2017 n. 205), ha predisposto la seguente nota di approfondimento tecnico
che, partendo dalla ricostruzione giuridica delle disposizioni in esame, vuole fornire un
orientamento sulle scelte gestionali e organizzative che Amministratori e operatori locali vorranno
compiere.
1. L’articolo 20, D. Lgs. n. 75/2017 e la Circolare n. 3/2017
L’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 ha introdotto – a decorrere dal 1 gennaio 2018 – alcune misure volte
alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata dal personale impiegato nelle pubbliche
amministrazioni con contratto di lavoro flessibile, alla riduzione del ricorso ai contratti a termine e
al superamento del precariato.
Le nuove disposizioni attuano la delega contenuta nell’art. 11 della legge n. 124/2015, e fanno
seguito all’accordo Governo-Sindacati del 30 novembre 2016.
Su questo provvedimento si è aperto immediatamente un ampio dibattito tecnico: risultano
pertanto importanti le indicazioni contenute nella Circolare n. 3/2017 del Ministro per la
Semplificazione e PA, che hanno il merito di definire il coordinamento delle nuove disposizioni sia
con le altre norme ancora vigenti in materia di reclutamento speciale che con il complessivo
contesto del D. Lgs. n. 165/2001, come ridisegnato dallo stesso D.Lgs. n. 75/2017.
Sotto il primo aspetto va infatti ricordato che sono ancora vigenti e applicabili, fino a tutto il 2018,
le procedure disciplinate dal D.L. n. 101/2013 (stante la proroga inserita dall’articolo 1, comma
426, della legge n. 190/2014) nonché fino al 2020 e con riferimento al personale educativo e
insegnante, i piani straordinari di reclutamento introdotti dal D.L. n. 113/2016 (cfr. art. 1, commi
da 228-bis a 228-quinquies, della legge n. 208/2015). Si richiamano inoltre le procedure di
reclutamento speciale “a regime” disciplinate dall’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001. La
Circolare afferma espressamente che sono ammessi a partecipare alle nuove procedure anche
coloro che hanno già partecipato alle procedure speciali bandite in applicazione delle altre
disposizioni di legge, ovviamente se in possesso dei requisiti richiesti.
Sotto il secondo aspetto in un punto fondamentale la Circolare chiarisce che le PPAA possono dare
seguito all’attuazione dell’art. 20 anche nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, e del conseguente adeguamento degli attuali
strumenti di programmazione, che rimangono pertanto pienamente validi ed efficaci. Quindi già
dal 1 gennaio 2018.
Il provvedimento di indirizzi operativi del Ministro appare improntato all’esigenza di garantire
l’autonomia degli enti. Fermi gli obblighi fondamentali di trasparenza e pubblicità alle
amministrazioni procedenti spetta infatti:
– decidere, in prima battuta, se fare ricorso o meno alle procedure disciplinate dall’art. 20, e
in caso positivo con quali modalità e tempistiche;
– valutare in che termini coordinare le nuove procedure con quelle eventualmente già
avviate sulla base delle previgenti disposizioni prima richiamate;
– definire le opzioni più funzionali alle proprie esigenze, in relazione alle finalità della norma,
tenuto conto dei propri fabbisogni, capacità e disponibilità finanziarie (ad esempio
prediligendo assunzioni a tempo parziale);
– valutare se ampliare le ordinarie capacità assunzionali da turn-over (risparmi generati dalle
cessazioni intervenute nell’anno precedente, più eventuali residui afferenti ad annualità
pregresse) con il “travaso” di una quota del budget per il lavoro flessibile nella spesa “a
regime” di personale, previa certificazione della sussistenza delle relative risorse da parte
dell’organo di revisione.
2. Le procedure di reclutamento speciale transitorio
Per raggiungere le finalità dichiarate nel provvedimento, si dà facoltà a ciascuna amministrazione
di integrare nel triennio 2018-2020 la propria programmazione dei fabbisogni assunzionali con
l’assunzione a tempo indeterminato, attraverso procedure di reclutamento speciale transitorio,
del personale in possesso dei requisiti specificati dalla norma.
In sintesi: l’art. 20 disciplina al primo comma i casi in cui è possibile procedere all’assunzione a
tempo indeterminato anche senza una nuova specifica procedura selettiva, e al secondo comma i
requisiti che invece consentono l’accesso alle nuove procedure concorsuali riservate. In ogni caso,
anche nell’ipotesi di personale in possesso dei requisiti richiamati al primo comma, l’Ente può
comunque optare per una nuova procedura selettiva. Tale opzione è espressamente ammessa
dalla Circolare n. 3/2017, ove è specificato che in presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti
previsti al comma 1 “sarebbe opportuno” il ricorso alle modalità disciplinate dallo stesso comma 1.
Più in particolare, il primo comma, prevede che le amministrazioni possono, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni, e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a
tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultare in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 (di entrata in vigore della
legge delega, n. 124/2015) con un contratto di lavoro a tempo determinato presso
l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali eventualmente
anche espletate da altre amministrazioni;
c) aver maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze dell’amministrazione che procede
all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
La legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017), ha introdotto alcune modifiche al succitato art. 20, al
fine di renderne compatibile l’applicazione nell’ambito dei processi associativi tra Comuni,
chiarendo in particolare come in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma
associata funzioni, il requisito sub a) e il requisito sub c) possono ritenersi integrati e maturati
anche presso le diverse amministrazioni con i servizi associati. La formulazione ampia utilizzata dal
legislatore porta a ritenere che tale possibilità si attuabile nell’ambito di tutte le forme associative
contemplate dal D.Lgs. n. 267/2000 (art. 30 e ss).
Rispetto ai predetti requisiti la Circolare ha chiarito che:
– in relazione al requisito sub a), con contratto a tempo determinato, se pure è vero che lo
stesso è integrato anche nel caso in cui l’interessato sia stato in servizio anche solo un solo
giorno successivamente alla data del 28 agosto 2015, il comma 12 dello stesso art. 20
attribuisce una priorità nell’assunzione del personale in servizio alla data di entrata in
vigore del D.Lgs. n. 75/2017 (22 giugno 2017). Tale criterio priorità prevale rispetto ad
eventuali ulteriori criteri definiti dalle singole amministrazioni per definire l’ordine delle
assunzioni a tempo determinato, ferma in ogni caso la rispondenza dell’assunzione
all’effettivo fabbisogno.
– in relazione al requisito sub b), lo stesso è integrato dall’assunzione a tempo determinato
effettuata attingendo da una graduatoria, eventualmente anche di altro ente, sia a tempo
determinato che indeterminato, riferita sia ad una procedura concorsuale ordinaria (ai
sensi del DPR 487/1997, quindi anche per soli titoli o esami), che speciale;
– rispetto la requisito sub c) negli indirizzi operativi si specifica che gli anni utili da
conteggiare nel triennio ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con
l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, che devono però
riguardare attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale che
determina il riferimento per l’inquadramento da operare, senza necessità di vincoli ai fini
dell’unità organizzativa di assegnazione.
Al secondo comma sono invece disciplinati i requisiti che non consentono l’assunzione diretta ma
abilitano per l’accesso alle procedure concorsuali riservate, da attuarsi, ferma la garanzia
dell’adeguato accesso dall’esterno, sempre nel triennio 2018-2020, ovviamente in coerenza con la
pianificazione dei fabbisogni di personale e ferma la compatibilità finanziaria dell’operazione:
a) titolarità di un contratto di lavoro “flessibile” presso l’amministrazione che bandisce il
concorso successivamente al 28 agosto 2015: le tipologie contrattuali interessate non sono
limitate al tempo determinato, ma sono più genericamente le forme di lavoro “flessibile”,
comprese quindi le co.co.co., ma esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di
somministrazione di lavoro;
b) maturazione, al 31 dicembre 2017, di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Su questo punto
la Circolare elabora un importante corollario, chiarendo che nel requisito di anzianità è
possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto,
purché riferiti alla medesima attività. Da notare anche che il secondo comma non è stato
innovato con le specifiche misure introdotte dalla legge di bilancio in materia di gestioni
associate, prima illustrato, quindi il requisito dei tre anni di rapporto deve essere stato
maturato nella medesima amministrazione che procede all’assunzione.
Per espressa previsione di legge non contribuisce ad integrare il requisito di anzianità abilitante
per il reclutamento speciale: il servizio prestato nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo
determinato concernente incarichi dirigenziali; il servizio prestato negli uffici di diretta
collaborazione degli organi di governo, ai sensi dell’art. 90 TUEL, o quello prestato nell’ambito di
contratti stipulati ai sensi dell’art. 110 TUEL, il servizio prestato in somministrazione.
3. La determinazione delle risorse utilizzabili per il reclutamento speciale
Le speciali procedure volte alla valorizzazione delle professionalità impiegate con forme di lavoro
flessibile e al superamento del precariato devono essere coerenti con la pianificazione dei
fabbisogni di personale: da ciò discende che le stesse trovano la necessaria copertura finanziaria
nella risorse della capacità assunzionale ordinaria di ciascuna amministrazione, al netto di quelle a
garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno. Tuttavia, mutuando una soluzione già sperimentata
per il personale educativo dei servizi scolastici degli Enti locali, l’art. 20 prevede la possibilità di
ampliare la facoltà assunzionale e la relativa provvista finanziaria utilizzando, in aggiunta alle
risorse del turn-over ordinario (quota percentuale della spesa del personale cessato nell’anno
precedente, più eventuali “resti assunzionali”) anche le risorse finanziarie previste per il lavoro
flessibile, in attuazione delle misure limitative contenute nell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010,
nel loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.
Tale facoltà è sottoposta ad alcune condizioni:
– gli enti che intendono avvalersi di questa possibilità devono accertare la sostenibilità a
regime della relativa spesa di personale, previa certificazione dell’organo di revisione;
– gli stessi devono poi provvedere alla definitiva riduzione nei propri bilanci del valore di
spesa corrispondente a quello utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato
attraverso le procedure speciali attingendo a questo budget aggiuntivo.
Su questo punto si segnala l’indicazione contenuta nella Circolare n. 3/2017 in merito al fatto che
le risorse aggiuntive in questione di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, andranno a coprire
anche il trattamento economico accessorio e conseguentemente, ove necessario, potranno
integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall’art. 23, comma 2, dello stesso D.Lgs. 75/2017.
Un’altra indicazione utile contenuta nella Circolare è che la disciplina delle procedure speciali
volte al superamento del precariato sottende ad un interesse che prevale rispetto alla mobilità
volontaria prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, mentre cede rispetto all’esigenza di
ricollocare il personale in disponibilità, per cui è comunque necessario attivare le procedure di
comunicazione disciplinate dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
4. Il divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile e le proroghe finalizzate
L’art. 20 prevede al comma 5 che fino al temine delle procedure di reclutamento speciale è fatto
divieto alle amministrazioni interessate di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile di cui all’art.
9, comma 28, del D.L. 78/2010, per le professionalità interessate dalle medesime procedure. Nella
Circolare n. 3/2017 viene specificata in termini operativi la portata del divieto, chiarendo che lo
stesso deve essere letto in combinato con il successivo comma 8, che consente la proroga dei
rapporti di lavoro flessibile relativi al personale interessato dalle procedure speciali, e fino alla loro
conclusione, anche oltre il termine di 36 mesi, e quindi in deroga alla disciplina del D.Lgs. n.
81/2014.
Il divieto quindi:
– è relativo esclusivamente alle professionalità e alle specifiche posizioni oggetto delle
procedure di reclutamento speciale;
– si applica nel caso o nella misura in cui le risorse dell’art. 9, comma 28, siano state
interamente impegnate nel piano triennale di reclutamento speciale.
In buona sostanza l’obiettivo del divieto è impedire una duplicazione della spesa: se l’ente
pianifica di assumere direttamente o attraverso nuova procedura concorsuale personale in
possesso dei requisiti prevedendo di ampliare il budget assunzionale con le risorse finanziarie del
lavoro flessibile, e a tal fine proroga i contratti di lavoro degli interessati sino alla conclusione delle
procedure, ne discende che le risorse finanziarie necessarie sono indisponibili per nuove
assunzioni con contratto di lavoro flessibile.
Opportunamente, la Circolare chiarisce che il divieto non opera nel caso e nella misura in cui gli
enti mantengano disponibili le risorse definite ai sensi dell’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, non
pianificandone l’utilizzo per le finalità di superamento del precariato.

Link al documento: http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/stabilizzazioni.pdf

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