Gli Organismi Indipendenti di Valutazione, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis c. 1 del dlgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 14 c. 4 lett. g) del dlgs n. 150/2009, dell’art. 44 del dlgs n. 33/2013 e da ultimo dell’art. 1 c. 8-bis della L. n. 190/2012, sono tenuti ad attestare il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel dlgs n. 33/2013 come modificato dal dlgs n. 97/2016 tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del dlgs n. 33/2013.
A tal fine occorre precisare che gli Enti Territoriali, Regioni, Province e Comuni, e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per effetto di quanto previsto dall’art. 16 del dlgs n. 150/2009 sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall’articolo 7, “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, del decreto legislativo n. 150/2009, per espressa previsione infatti dell’art. 16 stante il mancato rinvio del c. 2, in questi Enti non trovano applicazione le disposizioni recate dall’art. 10, “Piano della performance e Relazione sulla performance” e dall’art. 14, “Organismo indipendente di valutazione della performance”.
Per gli Enti Territoriali il Piano della Performance, di cui all’art. 10 del dlgs 150/2009, è sostituito dal Piano esecutivo di gestione, di cui all’art. 169 c. 3-bis del dlgs n. 267/2000, la fonte principale dei controlli è rappresentata dall’art. 147 dlgs 267/2000, non espressamente derogato dal dlgs n. 150/2009, che riconosce, anche a seguito della riforma apportata dall’art. 3 c.1 lett. d) del DL n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ampia autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni, l’OIV non sostituisce, nelle Amministrazioni Locali, il Nucleo di valutazione, fermo restando che ove a suo tempo già attivato lo stesso deve trovare adeguamento alla luce delle previsioni recate dal Titolo II del dlgs n. 150/2009, autonomia confermata dal ultimo dall’art 7 c. 2 del DPR n. 105/2016.