“Il medico dirigente per convenzione, in rapporto di lavoro
pubblico contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di assenza per malattia presti
attività libero-professionale preso una casa di cura privata, sia pure per un breve arco
temporale ed in misura limitata, senza avere offerto la prestazione lavorativa alla
Amministrazione datrice di lavoro, viene meno ai canoni della reciproca lealtà e della buona
fede che nel rapporto di lavoro devono connotare le reciproche obbligazioni delle parti, anche al
fine del buon andamento dell’Amministrazione. Tale condotta è di per sé suscettibile di rilievo
disciplinare”.
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