LICENZIAMENTO DIPENDENTE CHE SVOLGE ALTRO LAVORO MENTRE ASSENTE PER MALATTIA – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18507/2016

“Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenze e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando quindi una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia”.

Link al documento: http://www.aranagenzia.it/attachments/article/7782/CORTE%20CASS.%20Sent.%2018507-16.pdf

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