L’ANNULLAMENTO DELLA GRADUATORIA VALE SOLO PER COLORO CHE HANNO FATTO RICORSO – CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 3005/2016

FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti, dipendenti del Ministero dell’Interno, hanno partecipato ad alcune procedure di riqualificazione professionale, indette con decreti del Ministero dell’Interno di data 27 aprile 2007.

In applicazione dei criteri fissati dall’art. 5, settimo comma, dei bandi, l’Amministrazione ha redatto le graduatorie, nelle quali gli appellanti – a seguito della applicazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio – non si sono collocati utilmente in posizione utile, pur avendo risposto esattamente agli ottanta quesiti previsti.

2. In accoglimento dei ricorsi n. 699 e n. 701 del 2008, proposto da altri partecipanti avverso le graduatorie provvisorie, le sentenze del TAR per il Lazio n. 8309 e n. 7913 del 2011 ha statuito che l’Amministrazione – a parità di punteggio – avrebbe dovuto dapprima applicare il criterio di preferenza della posizione nel ruolo di anzianità e solo successivamente il criterio della maggiore età anagrafica dei partecipanti.

3. Nel dare esecuzione alle sentenze, l’Amministrazione ha rideterminato le graduatorie dei vincitori, prendendo in considerazione – e inserendo in soprannumero – unicamente

i partecipanti che hanno proposto i ricorsi accolti dal TAR.

4. Con il ricorso di primo grado n. 12663 del 2014 (proposto al TAR per il Lazio), gli odierni appellanti hanno impugnato gli atti con cui sono state rideterminate le graduatorie, lamentando la violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché vari profili di eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Essi hanno altresì dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le posizioni coinvolte, poiché le graduatorie in questione avrebbero natura di atti inscindibili.

5. Con la sentenza n. 10812 del 2015, il TAR ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

6. Con l’appello in esame, gli interessati hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che – in sua riforma – il ricorso di primo grado sia accolto.

7. Ritiene la Sezione che l’appello va respinto perché infondato.

Con motivazioni che vanno integralmente confermate (e rispetto alle quali le articolate deduzioni degli appellanti non hanno prospettato argomenti ulteriori e rilevanti), la sentenza appellata ha evidenziato l’infondatezza di tutte le censure di primo grado, riproposte in questa sede.

7.1. In primo luogo, non sussiste la violazione dell’art. 2909 c.c., poiché gli appellanti non hanno proposto i ricorsi, poi accolti dal TAR con le sentenze n. 7913 e n. 8309 del 2011.

7.2. In secondo luogo, tali sentenze non hanno inciso direttamente o indirettamente sulle posizioni degli odierni appellanti.

Qualora il giudice amministrativo annulli una graduatoria, accogliendo il ricorso di chi sia abbia lamentato l’illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l’annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto.

Infatti, per la scindibilità delle posizioni dei candidati, nei confronti di coloro che non abbiano proposto ricorso la graduatoria è suscettibile di divenire inoppugnabile, per acquiescenza.

Sotto tale aspetto, va evidenziato che la limitazione degli effetti della sentenza, in favore dei soli ricorrenti vittoriosi, è stata espressamente statuita nella sentenza n. 7913 del 2011, ma si deve intendere statuita anche con la sentenza n. 8309 del 2011, la quale – in assenza di una espressa statuizione ‘estensiva’ della sua efficacia anche ai ‘non ricorrenti – va interpretata sulla base del principio generale sopra enunciato.

7.3. Infine, come correttamente rilevato dal TAR, l’Amministrazione neppure poteva discrezionalmente estendere nei confronti degli appellanti gli effetti delle sopra citate sentenze del TAR, per il divieto disposto dall’art. 1, comma 132, della legge n. 31 del 2004 (le cui regole si applicano «anche per gli anni successivi al 2008», ai sensi dell’art. 41, comma 6, del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2009).

Pertanto, non sono configurabili i dedotti profili di eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

8. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Sussistono ragioni di equità, che inducono a compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Link al documento: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IB2CO72TTEGDJAET7D4ZWBNCBA&q=

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