PER I DEBITI FUORI BILANCIO PRIMA OCCORRE LA DELIBERA CONSIGLIARE – DELIBERA CORTE DEI CONTI CAMPANIA N. 236/2015

Comune di Caserta. Il quesito, formulato dal Commissario prefettizio dell’Ente, concerne la possibilità o meno, per gli uffici amministrativi di un Ente locale, di eseguire pagamenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lettera a, del d. lgs. n° 267 del 2000 cit.) anteriormente alla deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti stessi, nel caso in cui “nel bilancio di previsione siano state prudentemente allocate le risorse finanziarie per farvi fronte”. La Sezione, premesso che, nella fattispecie, ogni riferimento al consiglio comunale deve essere inteso come applicabile al Commissario prefettizio (che di detto consiglio ha pienamente assunto i poteri), ha rappresentato di aver già ampiamente trattato, in sede consultiva, analoga questione (vedasi deliberazione n° 15/2013 del 31 gennaio 2013), pervenendo ad una soluzione negativa, nel senso che non sia possibile procedere al pagamento prima dell’adozione della deliberazione consiliare prevista dalla legge. La Sezione rappresenta, altresì, la necessità che, anche per la tipologia di debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del primo comma dell’art. 194 del d. lgs. n° 267 del 2000, cui fa riferimento, nella parte finale, la richiesta di parere in trattazione, il riconoscimento consiliare del debito debba avvenire prima del pagamento, e ciò anche nella considerazione dei limiti fissati dalla norma con riferimento agli “accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, i quali richiedono e presuppongono una previa valutazione, specifica e concreta, da parte del Consiglio comunale, con possibili ricadute anche nella materia della responsabilità personale dei contraenti. Invero, dal mancato, formale riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio, nelle fattispecie di cui alla lettera e) del primo comma dell’art. 194 del d. lgs. n° 267 del 2000, deriva la conseguenza che il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconosciuta, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente, che abbia consentito la fornitura in violazione delle norme sull’assunzione degli impegni di spesa, con scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica Amministrazione.

link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4465-20/11/2015-SRCCAM

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