I dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento automatico dell’eccesso di velocità dei veicoli non possono, allo stato, registrare i dati di tutti i veicoli in transito, ma solo di quelli che commettono l’infrazione alternativamente accertata – TAR Veneto sentenza n. 08/2022

I dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento automatico dell'eccesso di velocità dei veicoli non possono, allo stato, registrare i dati di tutti i veicoli in transito, ma solo di quelli che commettono l’infrazione alternativamente accertata - TAR Veneto sentenza n. 08/2022

In merito deve essere ricordato come, di recente, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 509) abbia dettagliatamente ricostruito il complesso quadro normativo, regolatore della materia, precisando innanzitutto che, “in riferimento ai limiti di velocità, l’art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) dispone che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate… come precisato dal regolamento”.

Con maggior dettaglio, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del detto codice (approvato con d.P.R. 495/1992) delinea, all’art. 192, la procedura di omologazione e approvazione dei sistemi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, precisando, al comma 8, che “Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.

L’art. 345, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) statuisce che “Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”; il comma 2, primo periodo, della stessa norma conferma, inoltre, che “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”.

10.4. Sulla base di tali dati normativi, a livello ministeriale sono state fornite precise indicazioni sulla possibilità di adibire i sistemi di rilevazione automatica della velocità, senza obbligo di contestazione immediata, a funzioni ulteriori.

Nello specifico, la Direttiva del Ministero dell’Interno del 21 luglio 2017, prot. 300/A5620/17/144/5/20/3 nell’Allegato denominato “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, stabilisce che “Gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione. Salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali” (si veda Allegato cit., Parte I “Dispositivi di misura della velocità”, Capitolo 6 “Precauzioni a tutela della riservatezza personale”).

Inoltre, per quanto di interesse, giova richiamare il provvedimento dell’8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati Personali, laddove, al paragrafo 5.3. (“Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada”), afferma testualmente che “Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali. 5.3.1. L’utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate”.

Alla luce della ricostruzione della disciplina di settore, deve desumersi che i dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento automatico dell’eccesso di velocità dei veicoli non possano, allo stato, registrare i dati di tutti i veicoli in transito, ma solo di quelli che commettono l’infrazione alternativamente accertata, sicché non appare neppure plausibile che un’apparecchiatura, dotata di siffatte caratteristiche, possa beneficiare dell’omologazione ministeriale.

Osserva ancora una volta il Consiglio di Stato: “’il controllo di tipo indiscriminato’ è vietato e non soltanto ‘sottoposto a regole puntuali e restrittive’”, in quanto: “a) gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione; b) salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate sono fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali; c) la registrazione continua del monitoraggio del traffico è conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e può essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico; d) le risultanze fotografiche o le riprese video sono nella disponibilità e vengano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati; e) le immagini sono conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e alla definizione dell’eventuale contenzioso; f) nella conservazione delle risultanze fotografiche o video sono adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate” (Cons. Stato, n. 509 del 2021, cit.).

Tali conclusioni sono poi avallate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – con la nota in data 4 marzo 2021 – che, interpellato dalla resistente Stazione appaltante in ordine all’utilizzo del dispositivo offerto in gara, ha ulteriormente chiarito che, “in generale, i dispositivi attualmente approvati/omologati possono rilevare in modo automatico soltanto le infrazioni esplicitamente richiamate nei relativi decreti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti in essi contenuti e nei rispettivi manuali d’installazione e uso, e non possono interfacciarsi con banche dati esterne per effettuare interrogazioni relative a targhe di veicoli in transito, rilevate in continuo, in modo indiscriminato e massivo, al fine di verificarne lo stato in relazione ai requisiti per la circolazione, poiché tale operazione richiederebbe forme di trattamento di dati (le targhe dei veicoli) non consentite dalle norme, se non per i veicoli di cui sia già stata accertata l’infrazione nei casi in cui il Codice della Strada lo prevede. Infatti, in coerenza con le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, possono essere trattati solo i dati dei veicoli di cui è stata accertata l’infrazione, ma non anche quelli dei veicoli solo potenzialmente in infrazione, come avverrebbe con un controllo massivo dei veicoli in transito. È di tutta evidenza che il manuale d’uso del dispositivo “Velocar Red&Speed EVO Radar” della ditta Velocar s.r.l., rappresenta, come in generale tutti i manuali d’uso per la generalità dei dispositivi approvati/omologati, un’appendice al decreto che lo compendia per gli aspetti più tecnici e di dettaglio per le caratteristiche tecniche e le modalità d’uso, ma i cui contenuti non possono derogare o esorbitare da quelli esplicitati nel decreto di approvazione/omologazione del Ministero, che costituisce l’unica fonte di riferimento” (doc. 15 prodotto da Telerete).

Link al documento: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=nv2misIB&p_p_lifecycle=0

Pubblicità