“Scavalco condiviso” e “Scavalco in eccedenza” – Corte dei Conti Puglia delibera n. 149/2023

“Scavalco condiviso” e “Scavalco in eccedenza” - Corte dei Conti Puglia delibera n. 149/2023

La Corte, in occasione della richiesta di parere di un Comune pugliese, si esprime argomentando minuziosamente in merito ai due differenti istituti giuridici dello “scavalco condiviso” e “scavalco in eccedenza”. L’istituto del c.d. “scavalco” rientra nelle varie forme organizzative del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Il legislatore, pur prevedendo l’unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico (art. 53 del D.Lgs. 165/01) ha previsto una serie di deroghe per facilitare lo svolgimento delle funzioni amministrative fondamentali da parte di enti di piccole dimensioni o di enti che si trovano in particolari condizioni di riduzione di organico a causa dei vincoli legislativi sulle assunzioni di personale nelle PA. Il Consiglio di Stato già con parere n. 3764/2013, recepito in toto dal Ministero dell’Interno con circolare n. 2 del 26 maggio 2014, mette in evidenza l’aspetto di “deroga al principio dell’unicità del rapporto di lavoro espresso dall’art. 53 del D.Lgs. 165/01. In sintesi: nello scavalco c.d. condiviso, di cui all’art. 1, comma 124, della Legge 145/2018 e art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022 (che ha sostituito il precedente art. 14 del CCNL Enti Locali del 22/1/2004) il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza, nello scavalco c.d. d’eccedenza, di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore, pur restando legato al rapporto di impiego (a tempo pieno) con l’ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza dell’autorizzazione data dall’amministrazione di provenienza (Sezione Controllo Molise 105/2016/PAR). Non vi è dunque nello scavalco in eccedenza un unico rapporto di lavoro nell’ente di provenienza che si espanderebbe fino ad ulteriori 12 ore (nel rispetto del limite delle 48 ore settimanali di cui al D.Lgs. 66/2003 – attuativo della direttiva comunitaria n. 93/104/C e n. 2000/34/CE relativamente all’orario di lavoro, pause, riposi settimanali, applicabile alle PA) nell’ente di destinazione (deliberazione controllo Sezione Puglia 88/2022).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14321-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-deliberazione-n-1492023-impiego-pubblico–funzioni-locali–comuni–scavalco-condiviso-e-scavalco-in-eccedenza-art-1-comma-124-della-l-1452018-e-art-23-del-ccnl-del-16-novembre-2022–art-1-co.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

VIA LIBERA AL CUMULO DELLO SCAVALCO CONDIVISO CON LO SCAVALCO D’ECCEDENZA – CORTE DEI CONTI PUGLIA DELIBERA N. 149/2023

VIA LIBERA AL CUMULO DELLO SCAVALCO CONDIVISO CON LO SCAVALCO D'ECCEDENZA - CORTE DEI CONTI PUGLIA DELIBERA N. 149/2023

Comune di Alberobello – Città Metropolitana di Bari – Il Sindaco ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003 n. 131, in ordine alla possibilità di utilizzare congiuntamente la due formule dello scavalco condiviso e dello scavalco di eccedenza. La Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le ragioni esposte in parte motiva, in relazione al primo quesito rende il parere nei termini di cui in motivazione; in relazione al secondo quesito dichiara inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo oggettivo.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPUG/149/2023/PAR

SCAVALCO IN ECCEDENZA SOLO PER ENTI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI – CORTE DEI CONTI UMBRIA DELIBERA N. 129/2020

Comune di Narni – In risposta al quesito posto, secondo la Sezione l’art. 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e l’art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 2004, concretizzano distinte previsioni normative e, pertanto, non può essere ritenuto conforme a legge, per i Comuni con popolazione non inferiore ai cinquemila abitanti, servirsi dell’attività lavorativa svolta da dipendenti di altre amministrazioni locali, ai sensi e nei termini indicati dall’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCUMB/129/2020/PAR