… FATTO
Il ricorrente è stato nominato con D.P.G.R. n. 35 del 27 aprile 2015 (previa deliberazione della Giunta Regionale) Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria.
Con delibera n. 66 del 2 settembre 2015 il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione ha statuito che sussiste l’inconferibilità per tale incarico e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013, ha affermato che l’atto di conferimento dello stesso ed il relativo contratto dovevano essere considerati nulli, con i conseguenti obblighi ai sensi dell’art. 15 del medesimo d.lgs. 39/2013.
Con la stessa delibera l’ANAC ha applicato, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 39/2013, la sanzione interdittiva all’Organo che ha proceduto alla nomina e cioè l’impossibilità per tre mesi di conferire incarichi di sua competenza.
In applicazione di tale delibera il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Regione Calabria ha contestato in data 11 settembre 2015 al Dr. Santo Giuffrè l’inconferibilità per l’incarico di Commissario Straordinario dell’ASP di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 e di conseguenza la nullità del provvedimento di nomina DGR n. 83 del 20.3.2015 e successivo DPGR n. 35 del 27 marzo 2015.
Con nota prot. n. 113894 del 10 settembre 2015 il R.P.C. ha chiesto chiarimenti all’Autorità in ordine all’applicazione della sanzione di cui all’art. 18, d.lgs. n. 39/2013.
Nell’adunanza del 23 settembre 2015, il Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 68 ha integrato la delibera n. 66 con una serie di chiarimenti e indicazioni anche sulle modalità attraverso cui il R.P.C. deve procedere ai fini dell’applicabilità della sanzione ex art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.
La delibera n. 68 è stata comunicata dall’Autorità ai soggetti interessati con nota del 24 settembre 2015, prot. n. 122596.
Con nota prot. n. 116240 del 15 settembre 2015 il Presidente della Regione Calabria ha chiesto il riesame della delibera n. 66/2015, tale istanza è stata respinta dall’Autorità con nota prot. n. 126323 dell’1 ottobre 2015.
Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Violazione ed errata interpretazione dell’articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013. Illegittimità dell’applicazione di detta norma all’incarico di commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria conferito al Dr. Gioffrè. Violazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Eccesso di potere.
Le norme che prevedono le cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di Direttore generale presso le ASP non si estenderebbero al Commissario straordinario delle stesse ASP, trattandosi di disposizioni restrittive di natura eccezionale che riguarderebbero soltanto i soggetti previsti dalla norma di riferimento, non essendo ammissibile l’applicazione analogica delle norme eccezionali in base all’art. 14 delle preleggi.
La nomina del Dr. Gioffrè quale Commissario straordinario dell’ASP di Reggio Calabria sarebbe, quindi, legittima.
Le figure del Direttore generale e del Commissario straordinario dell’ASP sarebbero diverse in primo luogo per la natura straordinaria di quest’ultimo e per la temporaneità della sua nomina (pari a sei mesi), rinnovabile solo per una volta. In secondo luogo perché sarebbero diversi i requisiti di accesso e le procedure di nomina: il Commissario straordinario non stipulerebbe alcun contratto, come, invece, è previsto per il direttore generale.
La gravità delle sanzioni previste dall’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 comporterebbe la necessità di una interpretazione letterale delle disposizioni del d.lgs. in esame;
2) Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Inesistenza di poteri dispositivi, ordinatori e sanzionatori in capo all’ANAC.
Con la delibera n. 66/2015 l’ANAC avrebbe esercitato poteri dispositivi, ordinatori e sanzionatori che non possiederebbe in quanto l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013 avrebbe attribuito all’autorità una funzione consultiva, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi;
3) illegittimità della nota di contestazione 9.9.2015. Illegittimità degli effetti della stessa. Invalidità derivata.
La nota del 9.9.2015 con cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Regione Calabria ha contestato al Dr. Giuffrè l’inconferibilità dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, e ha stabilito la nullità del provvedimento di nomina – DGR n. 83 del 20 marzo 2015 e successivo DPGR n. 35 del 27 marzo 2015, sarebbe illegittima per invalidità derivata dalla delibera n. 66 del 2 settembre 2015 dell’ANAC;
4) Illegittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare della nota di contestazione. Illegittimità degli effetti della stessa. Violazione delle norme e dei principi che regolano il procedimento amministrativo (1. n. 241/90). Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento
Nella nota prot. 5041/RPC 9.9.15, che rinvia per relationem alla delibera n. 66 del 2 settembre 2015, il Responsabile anticorruzione della Regione Calabria non contesterebbe soltanto al dott. Gioffrè l’inconferibilità per l’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Provinciale di Reggio Calabria, ma dichiarerebbe altresì la nullità del provvedimento di nomina – DRG n. 83 del 20 marzo 2015 e del successivo DPGR n. 35 del 27 marzo 2015, in violazione delle norme e dei principi che regolano il procedimento amministrativo, in generale (legge n. 241/90), e di quelle contenute nel d.lgs. 39/2013, in particolare.
La contestazione all’interessato dell’esistenza o dell’insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità contemplate nel decreto legislativo n. 39/2013 dovrebbe precedere la declaratoria di nullità dell’incarico.
Il ricorrente sarebbe stato destinatario dell’azione amministrativa esercitata illegittimamente sia dall’ANAC sia dal RPC della Regione senza una adeguata istruttoria e senza contraddittorio.
Le delibere nn. 66 e 68 e la nota 9.9.2015 del RPC sarebbero, pertanto, illegittime perché adottate in violazione delle esigenze di certezza dell’azione amministrativa e dei principi di legalità, del contraddittorio, di proporzionalità e del giusto procedimento;
5) Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento.
Con la delibera n. 68 l’ANAC avrebbe deliberato la applicazione del procedimento amministrativo soltanto nei confronti del Presidente della Giunta regionale, per cui sussisterebbe disparità di trattamento nei confronti del ricorrente;
6) Eccezione di illegittimità costituzionale del D.lgs. n. 39 dell’8.4.2013.
In via subordinata si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 – n. 1, 15 – 16 – 17 – 18 – 19 del d.lgs. n. 39 dell’8.4.2013 in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97 della Costituzione.
In particolare l’art. 8 del d.lgs. 39/2013 sancisce l’inconferibilità degli incarichi di direzione nelle Aziende Sanitarie «a coloro che nei cinque anni precedenti sono stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali». Tale previsione sarebbe irragionevole e in contrasto con l’art. 51 della Costituzione sul libero accesso di «tutti i cittadini» alle cariche pubbliche elettive ed agli uffici pubblici.
La suindicata norma violerebbe, altresì, l’art. 3 della Cost., determinando una disparità rispetto agli altri cittadini.
L’ANAC si è costituita in giudizio per resistere al ricorso eccependo la inammissibilità della impugnazione nella parte che ha ad oggetto le delibere della medesima Autorità e, per il resto, la infondatezza della stessa.
Con ordinanza n. 5117 del 18.11.2015 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 4 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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