Con riferimento al quesito in esame, l’orientamento della scrivente Agenzia è che, stante la formulazione letterale dell’art. 59 comma 3 del CCNL 16.11.2022, ai sensi del quale “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale”, consenta – anche nel caso rappresentato nell’istanza – di applicare l’istituto ai fini del rimborso, come ridisciplinato dal predetto articolo 59, fermi restando i presupposti previsti dal comma 1 della stessa disciplina.
Analoga disciplina è stata prevista all’art. 24 comma 3 del CCNL dell’area FL del 16.07.2024.
Il rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, è norma di stretta applicazione e si applica quando il dipendente o il funzionario onorario sia stato coinvolto nel processo per aver svolto le proprie funzioni, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva). Il rimborso non è ammissibile, invece, quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere semplicemente in occasione dell’attività di funzionario. In tale contesto, il rimborso delle spese legali costituisce un meccanismo volto ad imputare al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato di chi abbia agito per suo conto, per cui siffatto meccanismo di imputazione può operare solo in quanto sia ravvisabile quel rapporto di stretta dipendenza, nonché quel nesso di strumentalità tra l’adempimento del doveri istituzionali e il compimento dell’atto, non potendo il funzionario (dipendente o onorario) assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 11/11/2020, n.6928; Cassazione civile n. 28597/2018). In altri termini, l’imputazione in sede penale deve avere avuto per oggetto un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e con le funzioni proprie del soggetto agente.
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