Richiesta di parere concernente gli obblighi di comunicazione dei dati ex art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i titolari di incarichi dirigenziali – ANAC Parere n. 3839/2025

Richiesta di parere concernente gli obblighi di comunicazione dei dati ex art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i titolari di incarichi dirigenziali - ANAC Parere n. 3839/2025

I dirigenti pubblici devono comunicare i propri dati reddituali e patrimoniali. Per non aggirare i doveri di trasparenza e integrità i dirigenti pubblici sono tenuti a comunicare i propri dati reddituali e patrimoniali. Contravvenire a questo obbligo significa aggirare i doveri di trasparenza e integrità. Lo ha affermato l’Anac nel parere di trasparenza n.3938 del 22 ottobre 2025 emanato su richiesta di un istituto nazionale che opera nel settore della sanità.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/parere-trasparenza-del-22-ottobre-2025-fasc.3839.2025?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Eccedente pubblicazione dei dati personali, ingiustificata pubblicazione oltre i termini di legge e mancata comunicazione sulla variazione del Responsabile della protezione dati – Garante per la Privacy Provvedimento del 27 aprile 2023

Eccedente pubblicazione dei dati personali, ingiustificata pubblicazione oltre i termini di legge e mancata comunicazione sulla variazione del Responsabile della protezione dati - Garante per la Privacy Provvedimento del 27 aprile 2023

PREMESSO

1. Introduzione

Questa Autorità ha ricevuto un reclamo, presentato da XX (di seguito “reclamante”), con il quale è stata lamentata una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nello specifico è stata contestata la diffusione di dati e informazioni personali contenuti nell’«Ordinanza di demolizione (ex art. 34 del d.P.R. 380/01)» n. XX del XX (prot. n. XX del XX) del Settore Assetto del Territorio di codesto Comune a firma del Responsabile del settore, pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Adelfia.

La predetta ordinanza, relativa a un ordine di demolizione del Comune per opere effettuate in difformità dalla SCIA, riportava in chiaro il nominativo della persona che ha effettuato la segnalazione al Comune; i dati personali del soggetto destinatario del provvedimento amministrativo (fra cui anche dati anagrafici, luogo e data di nascita, e di residenza) e dei professionisti incaricati con indicazione, fra l’altro, dell’effettuata segnalazione disciplinare al Collegio dei geometri.

Il soggetto che ha effettuato la segnalazione dell’abuso al Comune si è, pertanto, rivolto al Garante, lamentando che nell’ordinanza n. XX fosse riportato, fra l’altro, il proprio nominativo, laddove era indicato che «in data XX giusto prot. XX è pervenuto esposto a firma del XX.

Dalla documentazione allegata dal reclamante è emerso che lo stesso si era già preliminarmente rivolto al Comune per esercitare in diritti in materia di protezione dei dati personali con istanza del XX a cui è stato dato riscontro con l’e-mail del DPO nella quale si confermava che «gli uffici comunali di Adelfia competenti hanno provveduto alla cancellazione dei dati […]».

Tuttavia, dalla verifica preliminare effettuata da questo Dipartimento, è risultato che all’url http://…, indicato nel reclamo, era ancora visualizzabile e scaricabile liberamente il testo integrale dell’ordinanza citata con i dati personali del reclamante.

Dall’istruttoria effettuata risultava, inoltre, una difformità fra quanto comunicato al Garante con nota prot. n. XX del XX e quanto pubblicato sul sito web istituzionale con riferimento ai dati del Responsabile della protezione dei dati nominato dal Comune (di seguito “RPD”), ai sensi dell’art. 37, par. 7, del RGPD.

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L’uso del pennarello nero o del bianchetto non rappresenta una modalità efficace per rendere anonimi i dati personali degli utenti che vengono pubblicati on line – Garante della Privacy ordinanza del 02.03.2023

L’uso del pennarello nero o del bianchetto non rappresenta una modalità efficace per rendere anonimi i dati personali degli utenti che vengono pubblicati on line - Garante della Privacy del 02.03.2023

L’uso del pennarello nero o del bianchetto non rappresenta una modalità efficace per rendere anonimi i dati personali degli utenti che vengono pubblicati on line. Anche nella pubblicazione dei feedback positivi sulla loro attività, le amministrazioni pubbliche devono tener presente la disciplina privacy, specialmente quando si tratta di dati sanitari.

È quanto sottolinea il Garante per la protezione dei dati personali al termine di una istruttoria che ha portato una sanzione di 50mila euro per l’Azienda sanitaria locale di Bari.

A seguito di una segnalazione giunta all’Autorità, è emerso infatti che la Asl, nel corso di sei anni, ha diffuso informazioni sullo stato di salute di centinaia di interessati all’interno di una sezione del sito istituzionale, denominata “Parlano bene di noi” e dedicata a raccogliere gli elogi ricevuti da utenti e associazioni.

Lo scopo era dunque quello di informare sul miglioramento dei rapporti con i cittadini, ma nei documenti consultabili on line (copie scansionate degli appositi moduli di ringraziamento, e-mail e lettere) erano presenti dati anagrafici e di contatto degli assistiti e numerose informazioni relative allo stato di salute dei soggetti che avevano presentato l’elogio, come dettagli clinici degli interventi o delle prestazioni ricevute, diagnosi, anamnesi. In alcuni elogi pubblicati, i riferimenti erano stati cancellati, in modo approssimativo, con il tratto di un pennarello nero, che non impediva di leggere le parti oscurate e da cui era possibile identificare gli autori.

Nel sanzionare la struttura, il Garante ha ricordato che la disciplina privacy impedisce la diffusione delle informazioni sullo stato di salute e che tali dati possono essere comunicati a un soggetto diverso dall’interessato solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso.

L’Autorità, ha inoltre osservato che la procedura di cancellazione manuale con pennarello o con bianchetto, per sua natura imprecisa e non definitiva, non può essere definita idonea a rendere anonime le informazioni personali degli interessati, né può definirsi una procedura di “pseudonimizzazione”, anche se eseguita in modo efficace, quanto piuttosto una semplice procedura manuale di oscuramento delle generalità degli interessati.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870171