NO ALLA TRACCIABILITA’ SULLE PRECEDURE DI WHISTLEBLOWING – GARANTE PRIVACY ORDINANZA DEL 07.04.2022

NO ALLA TRACCIABILITA' SULLE PRECEDURE DI WHISTLEBLOWING - GARANTE PRIVACY ORDINANZA DEL 07.04.2022

Link al documento: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9768363

L’uso del pennarello nero o del bianchetto non rappresenta una modalità efficace per rendere anonimi i dati personali degli utenti che vengono pubblicati on line – Garante della Privacy ordinanza del 02.03.2023

L’uso del pennarello nero o del bianchetto non rappresenta una modalità efficace per rendere anonimi i dati personali degli utenti che vengono pubblicati on line - Garante della Privacy del 02.03.2023

L’uso del pennarello nero o del bianchetto non rappresenta una modalità efficace per rendere anonimi i dati personali degli utenti che vengono pubblicati on line. Anche nella pubblicazione dei feedback positivi sulla loro attività, le amministrazioni pubbliche devono tener presente la disciplina privacy, specialmente quando si tratta di dati sanitari.

È quanto sottolinea il Garante per la protezione dei dati personali al termine di una istruttoria che ha portato una sanzione di 50mila euro per l’Azienda sanitaria locale di Bari.

A seguito di una segnalazione giunta all’Autorità, è emerso infatti che la Asl, nel corso di sei anni, ha diffuso informazioni sullo stato di salute di centinaia di interessati all’interno di una sezione del sito istituzionale, denominata “Parlano bene di noi” e dedicata a raccogliere gli elogi ricevuti da utenti e associazioni.

Lo scopo era dunque quello di informare sul miglioramento dei rapporti con i cittadini, ma nei documenti consultabili on line (copie scansionate degli appositi moduli di ringraziamento, e-mail e lettere) erano presenti dati anagrafici e di contatto degli assistiti e numerose informazioni relative allo stato di salute dei soggetti che avevano presentato l’elogio, come dettagli clinici degli interventi o delle prestazioni ricevute, diagnosi, anamnesi. In alcuni elogi pubblicati, i riferimenti erano stati cancellati, in modo approssimativo, con il tratto di un pennarello nero, che non impediva di leggere le parti oscurate e da cui era possibile identificare gli autori.

Nel sanzionare la struttura, il Garante ha ricordato che la disciplina privacy impedisce la diffusione delle informazioni sullo stato di salute e che tali dati possono essere comunicati a un soggetto diverso dall’interessato solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso.

L’Autorità, ha inoltre osservato che la procedura di cancellazione manuale con pennarello o con bianchetto, per sua natura imprecisa e non definitiva, non può essere definita idonea a rendere anonime le informazioni personali degli interessati, né può definirsi una procedura di “pseudonimizzazione”, anche se eseguita in modo efficace, quanto piuttosto una semplice procedura manuale di oscuramento delle generalità degli interessati.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870171

Messaggistica via sms: Garante Privacy, no a conservazione contenuto messaggi – Garante Privacy ordinanza del 11.01.2023

Messaggistica via sms: Garante Privacy, no a conservazione contenuto messaggi - Garante Privacy ordinanza del 11.01.2023

Il Garante privacy ha sanzionato una società di servizi di messaggistica con una multa di 80mila euro per aver conservato illecitamente il contenuto degli sms inviati dai propri clienti (circa 7.250 utenze). Alla società sono state inoltre contestate altre condotte illecite relative in particolare alle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento dei dati di traffico telematico e l’assenza di una base giuridica per effettuare controlli antifrode.

L’Autorità, nel corso degli accertamenti ispettivi avviati a seguito di una segnalazione e di un reclamo, ha rilevato che il contenuto integrale dei messaggi inviati dai clienti (in genere persone giuridiche) era conservato senza che questi avessero espressamente acconsentito. Tra i contenuti dei messaggi, consistenti per lo più in comunicazioni di servizio inviate dagli utenti della piattaforma (banche, società di assicurazioni, aziende sanitarie,) ai propri clienti, c’erano anche password per operare con i servizi bancari (Otp – One time password), credenziali di autenticazione e dati particolari riferiti allo stato di salute o all’appartenenza a un partito politico. Ai contenuti degli sms potevano accedere anche gli incaricati della società.

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