Mansioni superiori – Corte di Cassazione ordinanza 1753/2026

Mansioni superiori - Corte di Cassazione ordinanza 1753/2026

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Per la Corte il procedimento logico-giuridico per la determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive: accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte; individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell’osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio; in caso contrario si configura il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

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In caso di attribuzione di mansioni superiori, il differenziale stipendiale in godimento non incide sulla quantificazione del trattamento economico dovuto – ARAN Id: 35347

In caso di attribuzione di mansioni superiori, il differenziale stipendiale in godimento non incide sulla quantificazione del trattamento economico dovuto - ARAN Id: 35347

In relazione alla corretta interpretazione della nota previsione contrattuale di cui all’art. 8, comma 5, del CCNL del 14.9.2001 norma che, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non espressamente regolato, all’art. 52, comma 4, del D. Lgs 165 del 200, si evidenzia che nei confronti di un lavoratore cui siano attribuite mansioni superiori, non assume alcun rilievo la posizione economica che lo stesso abbia acquisito per effetto della progressione economica conseguita all’interno dell’area, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 16.11.2022 del CCNL, come pure non assume alcun rilievo la posizione economica del lavoratore assente nell’area superiore.

Ciò che rileva, infatti, è la differenza tra trattamento economico iniziale, ossia lo stipendio tabellare (unico per area) corrispondente all’area di appartenenza rispetto allo stipendio tabellare dell’area superiore.

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Ai fini dell’assegnazione delle mansioni superiori non è necessario che si svolgano tutte le mansioni previsti dall’area professionale superiore – Corte di Cassazione sentenza 15304/2025

Ai fini dell'assegnazione delle mansioni superiori non è necessario che si svolgano tutte le mansioni previsti dall'area professionale superiore - Corte di Cassazione sentenza 15304/2025

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