
L’ANAC ripercorre preliminarmente le principali modifiche normative e in particolare quella operata dalla legge n. 21/2024 sull’ipotesi di “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati” (art. 4 del decreto n. 39) e quella realizzata dal decreto-legge n. 25/2025 sulla “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” (art. 12 del decreto n. 39); le vicende legate all’art. 7 del decreto n. 39 sulla “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”, fino alla sua abrogazione. Sul piano giurisprudenziale, la principale novità rispetto ai contenuti della precedente delibera è rappresentata dalla sentenza n. 126/2018 con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla natura giuridica del potere di Anac e dei suoi provvedimenti: se da un lato è stata esclusa la sussistenza in capo all’Autorità di un potere d’ordine, come riportato nella delibera n. 833/2016, dall’altro lato è stato chiarito che il provvedimento con cui Anac accerta una specifica fattispecie di inconferibilità/incompatibilità rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici. In particolare, quando il Responsabile anticorruzione venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme o di una situazione di incompatibilità, è tenuto ad avviare un procedimento di accertamento e ad informare Anac. La delibera contiene infine anche una sezione dedicata all’attività consultiva dell’Autorità, con particolare riferimento alla possibilità, prima del conferimento di un incarico, di presentare ad Anac una richiesta di parere, “nonostante l’attività consultiva di Anac non abbia carattere vincolante, nel caso in cui l’amministrazione si discosti dall’interpretazione resa dall’Autorità – conferendo ad esempio un incarico ritenuto nel parere inconferibile ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 – e sopraggiunga una segnalazione all’Autorità, quest’ultima potrà avviare un’attività di vigilanza”.
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