Assunzioni a tempo determinato in esercizio provvisorio – Corte dei conti Sezione regionale di controllo regione Puglia Deliberazione n. 19/2026/PAR

Assunzioni a tempo determinato in esercizio provvisorio - Corte dei conti Sezione regionale di controllo regione Puglia Deliberazione n. 19/2026/PAR

La Corte si è espressa in riscontro alla richiesta di parere circa l’interpretazione dell’art 163, commi 1 e 3 Tuel in relazione all’art. 9 comma 1 quinquies del d.l. 24 giugno 2016 n. 113, come novellato dall’art. 3 ter del d.l. 9 giugno 2021 n. 80. “Nello specifico la prospettazione del Comune ha riguardo alla necessità di assumere a tempo indeterminato in costanza di esercizio provvisorio, un funzionario amministrativo, assunto, precedentemente, con un contratto a tempo determinato ai sensi del comma 179 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020 n. 178. L’Ente specifica, inoltre, che tale assunzione era già stata programmata e che la relativa procedura era stata già parzialmente svolta nel precedente esercizio. Chiedeva, inoltre, se fosse necessario procedere alla approvazione di un PIAO provvisorio”. Per quanto attiene al merito, il parere avanzato dal comune comporta il coordinamento fra tre norme che disciplinano la gestione durante l’esercizio provvisorio, sia in via generica che, più specificatamente, con riguardo alle assunzioni di personale. Il d.l n.113/2016 all’ art. 9, comma 1-quinquies, come novellato dall’art. 3-ter del d. legge, n. 80/2021 introduce un peculiare regime in materia di assunzioni durante l’esercizio provvisorio, impedendo ai comuni di assumere personale, con qualsivoglia strumento, nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione e di altri strumenti contabili essenziali. Più di recente inoltre, l’articolo 6, comma 7, del d. legge 9 giugno 2021, n.80, come modificato dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198 prevede che “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies ultimo periodo decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160”. Anche la giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata sulla necessità di adottare strumenti programmatori di natura provvisoria in caso di slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio.

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SPESA PER ASSUNZIONI SOLTANTO IN DODICESIMI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO – CORTE DEI CONTI CAMPANIA DELIBERA N. 28/2020

spesa per assunzioni in dodicesimi

28 PAR. Comune di Piano di Sorrento (NA). Il Sindaco del Comune di Piano di Sorrento proponeva richiesta di parere in ordine alla possibilità, in costanza di esercizio provvisorio, non avendo ancora approvato il Bilancio 2020-2022, di procedere ad assunzioni di personale, mediante scorrimento di una graduatoria vigente.Precisava altresì che l’assunzione in questione è stata inclusa nel piano del fabbisogno triennale e di avere, inoltre, esperito le preliminari procedure di mobilità.La richiesta di parere in esame, ammissibile soggettivamente, perché proposta dal Sindaco del Comune, risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto rientra, dal punto di vista oggettivo, nella materia della contabilità pubblica. Nel merito, va innanzitutto premesso che in un bilancio di tipo finanziario, quale quello degli enti locali, gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione hanno natura autorizzatoria, costituendo un limite agli impegni ed ai pagamenti con la sola esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e i servizi per conto terzi.Ne discende che, laddove non risulti approvato, entro il 31.12 dell’anno precedente, il bilancio di previsione per l’anno in corso, il legislatore, onde evitare la paralisi dell’ente, ha comunque consentito una gestione “provvisoria” dell’esercizio, ma, proprio in quanto tale, nel rispetto di predeterminati limiti, a garanzia degli equilibri di bilancio dell’ente e riassunti nella disciplina dettata dall’art. 163 del dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dall’art. 43 dlgs 23/06/2011, n. 118 e relativi principi contabili.Quanto, più in particolare, alla disciplina applicabile in tale peculiare frangente, si è differenziata la “gestione provvisoria” rispetto all’”esercizio provvisorio”.Nello specifico caso dell’“esercizio provvisorio”, cui si riferisce la richiesta di parere all’esame, gli enti possono impegnare solo spese correnti (oltre quelle correlate a partite di giro). Per la spesa in conto capitale, possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (cfr. art. 163, comma 3, TUEL).Secondo la Sezione delle Autonomie, in tale scenario sussiste il rischio concreto che il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti di spesa dell’anno precedente, seppure per dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo (Cfr delibere Sez. Autonomie, n. 18/2014/INPR e 23 /SEZAUT/2013/INPR).Ne deriva, dunque, la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163 comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di cui al parere in esame, non essendo la stessa riconducibile:alla eccezione di cui alla lettera a) del comma in esame, spese tassativamente regolate dalla legge, non trattandosi di una assunzione imposta ex lege, ma programmata dall’ente medesimo;alla eccezione di cui alla lettera b), non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, attesa la pacifica frazionabilità in dodicesimi delle spese di personale;né, infine, alla eccezione di cui alla lettera c), spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, riferendosi, siffatta eccezione, al caso di servizi, oggetto di contratti in scadenza, tra i quali non rileva il contratto di lavoro subordinato.

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