Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? – ARAN parere Id: 39111

Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? - ARAN parere Id: 39111

Giova, innanzitutto, ricordare che, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione contenuta all’art. 32 del CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, i permessi per motivi personali o familiari in esame “possono” essere concessi al dipendente su sua espressa richiesta. Tale richiesta, rispetto alle discipline previgenti, non necessita di motivazione.

Il Dirigente/Responsabile può, per esigenze organizzative, negare tale fruizione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato come espressamente indicato al comma 1 dell’art. 32 in oggetto. La formalizzazione deve avvenire con le modalità adottate dall’Ente.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/il-dipendente-che-intende-beneficiare-dei-permessi-ex-art-32-ccnl-comparto-funzioni-locali-23-02-2026-per-motivi-personali-deve-esplicitare-nella-richiesta-le-motivazioni-tali-permessi-possono-esser/

Rispondi

ASSISTENZA ESTERNA ALLA GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE – STRUMENTI DI LAVORO

ASSISTENZA ESTERNA ALLA GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE - STRUMENTI DI LAVORO

Puoi esternalizzare l’ASSISTENZA COMPLETA ALLA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE attraverso l’affidamento del servizio che prevede l’elaborazione dei principali e più rilevanti adempimenti che riguardano il personale delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare degli Enti Locali, infatti l’offerta per il servizio di assistenza alla gestione del personale riguarda la produzione personalizzata di atti, modelli e documenti da adottare prima delle scadenze programmate nonché l’assistenza alla redazione dei calcoli relativi alla spesa di personale, finalizzata alla programmazione delle assunzioni, e del salario accessorio, con la costituzione dei fondi e il calcolo del rispetto dei limiti. Il servizio offerto viene erogato quindi mediante un’assistenza continua e tempestiva da remoto che prevede anche la possibilità di formulazione di quesiti rispetto l’applicazione operativa dell’evoluzione normativa, degli orientamenti e delle circolari in materia di personale nonchè della giurisprudenza più recente, anche ai fini degli adempimenti in tema di pubblicazione e comunicazioni obbligatorie dei dati relativi al personale.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨

Risarcimento per la mancata fruizione della pausa pranzo e dei buoni pasto – Non imponibilità ai fini IRPEF – Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 156/2026

Risarcimento per la mancata fruizione della pausa pranzo e dei buoni pasto - Non imponibilità ai fini IRPEF - Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 156/2026

Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 156/2026, chiarisce che le somme corrisposte ai dipendenti pubblici a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa pranzo e dei buoni pasto non vanno tassate e le qualifica come danno emergente e non come reddito. Non sono imponibili nemmeno gli interessi e la rivalutazione monetaria collegati. In particolare le somme corrisposte a titolo di “risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di “risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo” integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale. In considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del TUIR (cfr. anche circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, punto 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10272449/Risposta+n.+156_2026.pdf/a38ee231-b6ee-d3e3-3c4b-4666dadc6985?t=1786112838718

Rispondi