Stante la previsione dell’art. 86, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca 18.01.2024 che in materia di progressioni economiche all’interno delle Aree prevede che le stesse siano attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo, non è possibile intervenire nel corso dell’anno successivo con un accordo tra le parti che modifichi l’accordo dell’anno precedente prevedendo un maggior numero di differenziali stipendiali senza modificarne la decorrenza – ARAN parere Id: 34113

Stante la previsione dell’art. 86, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca 18.01.2024 che in materia di progressioni economiche all’interno delle Aree prevede che le stesse siano attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo, non è possibile intervenire nel corso dell’anno successivo con un accordo tra le parti che modifichi l’accordo dell’anno precedente prevedendo un maggior numero di differenziali stipendiali senza modificarne la decorrenza - ARAN parere Id: 34113

L’art. 86, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 fissa la decorrenza delle progressioni al primo gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo. Pertanto non è possibile intervenire a posteriori modificando un contratto collettivo integrativo senza che questa modifica, che avviene mediante un nuovo contratto collettivo integrativo, comporti la modifica della decorrenza delle progressioni economiche.

Sulla questione si ricorda, peraltro, che l’art. 8 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 al comma 3 prevede che “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.”

Quindi, considerato il principio di unicità del contratto integrativo (con cadenza annuale per quanto attiene alla ripartizione delle risorse dei Fondi per il trattamento economico accessorio), una volta sottoscritto il contratto integrativo relativo all’anno X, una nuova contrattazione relativa alla medesima annualità potrebbe avere ad oggetto solo risorse ulteriori rispetto a quelle già negoziate. In tale ipotesi, laddove tali risorse soddisfacessero i requisiti per essere destinate a finanziare progressioni economiche, la decorrenza delle stesse sarebbe il 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione di tale nuovo accordo.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/stante-la-previsione-dellart-86-comma-3-del-ccnl-istruzione-e-ricerca-18-01-2024-che-in-materia-di-progressioni-economiche-allinterno-delle-aree-prevede-che-le-stesse-siano-attrib/

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Legge sull’Intelligenza Artificiale – Commissione Europea

Legge sull'Intelligenza Artificiale - Commissione Europea

La legge sull’IA è il primo quadro giuridico in assoluto sull’IA, che affronta i rischi dell’IA e pone l’Europa in una posizione di leadership a livello mondiale.

La legge sull’IA (regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce norme armonizzate sull’intelligenza artificiale) è il primo quadro giuridico globale in assoluto sull’IA a livello mondiale. L’obiettivo delle norme è promuovere un’IA affidabile in Europa.

La legge sull’IA stabilisce una serie chiara di norme basate sul rischio per gli sviluppatori e gli operatori di IA per quanto riguarda gli usi specifici dell’IA. La legge sull’IA fa parte di un pacchetto più ampio di misure politiche a sostegno dello sviluppo di un’IA affidabile, che comprende anche il pacchetto sull’innovazione in materia di IA, il lancio di fabbriche di IA e il piano coordinato sull’IA. Insieme, queste misure garantiscono la sicurezza, i diritti fondamentali e l’IA antropocentrica e rafforzano l’adozione, gli investimenti e l’innovazione nell’IA in tutta l’UE.

Per agevolare la transizione verso il nuovo quadro normativo, la Commissione ha varato il patto per l’IA, un’iniziativa volontaria che mira a sostenere la futura attuazione, a dialogare con i portatori di interessi e a invitare i fornitori e gli operatori di IA provenienti dall’Europa e da altri paesi a rispettare in anticipo gli obblighi fondamentali della legge sull’IA. 

Perché abbiamo bisogno di norme sull’IA?

La legge sull’IA garantisce che gli europei possano fidarsi di ciò che l’IA ha da offrire. Sebbene la maggior parte dei sistemi di IA non presenti rischi e possa contribuire a risolvere molte sfide sociali, alcuni sistemi di IA creano rischi che dobbiamo affrontare per evitare risultati indesiderati.

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Nell’aprile 2021, la Commissione europea ha proposto la prima legge UE sull’intelligenza artificiale, che istituisce un sistema di classificazione dell’IA basato sul rischio. I sistemi di IA che possono essere utilizzati in diverse applicazioni vengono analizzati e classificati in base al rischio che rappresentano per gli utenti. I diversi livelli di rischio comportano più o meno requisiti di conformità dell’IA.

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