Stante la previsione dell’art. 86, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca 18.01.2024 che in materia di progressioni economiche all’interno delle Aree prevede che le stesse siano attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo, non è possibile intervenire nel corso dell’anno successivo con un accordo tra le parti che modifichi l’accordo dell’anno precedente prevedendo un maggior numero di differenziali stipendiali senza modificarne la decorrenza – ARAN parere Id: 34113

Stante la previsione dell’art. 86, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca 18.01.2024 che in materia di progressioni economiche all’interno delle Aree prevede che le stesse siano attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo, non è possibile intervenire nel corso dell’anno successivo con un accordo tra le parti che modifichi l’accordo dell’anno precedente prevedendo un maggior numero di differenziali stipendiali senza modificarne la decorrenza - ARAN parere Id: 34113

L’art. 86, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 fissa la decorrenza delle progressioni al primo gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo. Pertanto non è possibile intervenire a posteriori modificando un contratto collettivo integrativo senza che questa modifica, che avviene mediante un nuovo contratto collettivo integrativo, comporti la modifica della decorrenza delle progressioni economiche.

Sulla questione si ricorda, peraltro, che l’art. 8 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 al comma 3 prevede che “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.”

Quindi, considerato il principio di unicità del contratto integrativo (con cadenza annuale per quanto attiene alla ripartizione delle risorse dei Fondi per il trattamento economico accessorio), una volta sottoscritto il contratto integrativo relativo all’anno X, una nuova contrattazione relativa alla medesima annualità potrebbe avere ad oggetto solo risorse ulteriori rispetto a quelle già negoziate. In tale ipotesi, laddove tali risorse soddisfacessero i requisiti per essere destinate a finanziare progressioni economiche, la decorrenza delle stesse sarebbe il 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione di tale nuovo accordo.

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