La conoscenza di informatica ed inglese (nei concorsi pubblici), può espletarsi, a seconda delle concrete previsioni contenute nei relativi bandi, o come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale – TAR Calabria sentenza 247/2026

La conoscenza di informatica ed inglese (nei concorsi pubblici), può espletarsi, a seconda delle concrete previsioni contenute nei relativi bandi, o come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale - TAR Calabria sentenza 247/2026

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Il lavoro dirigenziale pubblico a termine si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n. 24103 del 27/7/2026

Il lavoro dirigenziale pubblico a termine si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n. 24103 del 27/7/2026

La Corte conferma quanto ha di recente ribadito ossia che il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, il che «ha peraltro il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’Accordo Quadro» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dando continuità a quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del 26/04/2022; v. anche Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16577 del 27/05/2026). Tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì a considerare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria la fissazione di una durata legale minima triennale per incarichi come quelli in esame, conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione. Trattasi per la Corte di considerazioni che si “attagliano perfettamente anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 (v. le citate sentenze nn. 4812 e 4813 del 03/03/2026). Nel momento in cui stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, l’art. 110 sottintende infatti che tale tipologia di contratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con una durata legale minima”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260727/snciv@sL0@a2026@n24103@tO.clean.pdf

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Al personale trasferito si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto – Corte di Cassazione sentenza 2388/2026

Al personale trasferito si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto - Corte di Cassazione sentenza 2388/2026

La Corte conferma che in tema di pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, (che a sua volta rinvia all’art. 2112 cod. civ.), si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, di cui al comma 3 dell’art. 2112 cod. civ., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza che nell’impiego pubblico contrattualizzato è esclusa dall’operatività della disciplina di cui al citato d.lgs. n. 165 (Cass., Sez. L, ordinanza n. 20918 del 30/9/2020; cui adde Cass. n. 641 e n. 30815 del 2022, n. 22760, n. 22771, n. 22788 e n. 22819 del 2023). Come puntualmente osservato in un recente precedente della Corte, i principi sopra sintetizzati non sono stati affatto derogati dalla previsione (art. 2 d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006) della conservazione dello «stato giuridico ed economico in godimento»: «con detta espressione il legislatore non ha certo inteso cristallizzare … la disciplina dei rapporti del personale trasferito né prevedere un regime speciale diverso rispetto a quello generale dettato dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, avendo solo perseguito l’obiettivo di ribadire la continuità dei rapporti, il che implica il mantenimento del livello retributivo raggiunto, dell’anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in peius del trattamento economico e della professionalità … il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato, al momento del passaggio alla nuova amministrazione, con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita» (Cass. n. 22760 del 2023, par. 5-7).

Fonte ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260204/snciv@sL0@a2026@n02388@tO.clean.pdf

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