Regole dettate dal CCNL in ordine al monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto – ARAN parere CFL228

Regole dettate dal CCNL in ordine al monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto - ARAN parere CFL228

La nuova disciplina contrattuale introdotta dall’art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022, come noto, rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, ha previsto la possibilità di riconoscere il buono pasto (o di usufruire della mensa), oltre che per la prestazione lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche per  attività lavorativa prestata  al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché sia effettuata una pausa non inferiore ai trenta minuti.

Come in passato, il CCNL si è limitato semplicemente ad individuare i presupposti di carattere generale richiesti per il riconoscimento del buono pasto rinviando all’autonomo potere decisionale, spettante ai singoli enti del comparto, la disciplina di dettaglio degli aspetti applicativi dell’istituto contrattuale, previo confronto con le organizzazioni sindacali ex art. 5, comma 3, lett. m) del CCNL 16.11.2022.  Sono gli enti, quindi, che devono definire con il proprio regolamento le regole e le condizioni di dettaglio per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, pomeridiane e serali o serali e notturne a tal fine richieste al personale.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7577-funzioni-locali-orario-di-lavoro/14138-cfl228.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Diritto al risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa – Corte di Cassazione sentenza n. 23225/2023

Diritto al risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa - Corte di Cassazione sentenza n. 23225/2023

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Spa Città di Bari Hospital (CBH) avverso la sentenza di condanna della Corte d’appello competente che aveva stabilito il diritto al risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa, con ragguaglio a ogni giorno di effettiva presenza in servizio eccedente le sei ore giornaliere in fascia oraria compresa tra le 12:00 e le 16:00, fondando la decisione relativamente al diritto risarcimento derivante dall’applicazione tra le parti dell’art. 68 CCNL AIOP – ARIS – Fondazione don Carlo Gnocchi onlus 2002 – 2005. La Cassazione rigettando il ricorso della Società ospedaliera ha concluso che l’interpretazione fornita nella sentenza è coerente con quanto affermato dalla Corte di legittimità nel settore della sanità pubblica (Cass. n. 5547/2021); in tale settore, si è statuito che l’attribuzione del buono pasto (quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente) è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.

CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AI SEGRETARI GENERALI – ANAC PARERE AFL66

CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AI SEGRETARI GENERALI - ANAC PARERE AFL66

Quali sono le condizioni di maturazione del buon pasto per i segretari comunali e provinciali?

Come noto, sul tema specifico delle modalità di maturazione del buono pasto, l’ultimo CCNL dell’Area Funzioni Locali, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, siglato in data 17/12/2020 nulla dispone, difatti, sono rimaste in vigore le disposizioni contrattuali contenuti negli artt. 34 del CCNL del 23/12/1999 ed 51 del CCNL del 16/05/2001, che si limitano a subordinare l’attribuzione del buono pasto alla condizione che, secondo le regolamentazioni adottate dai singoli enti, per ogni giornata lavorativa si presti servizio anche nelle ore pomeridiane.

In particolare all’art. 51 del CCNL 16/05/2001, si prevede che “Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane”, ragione per cui si ritiene che al Segretario spetti il buono pasto secondo la disciplina disposta dall’Ente per il restante personale.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7740-area-funzioni-locali-rapporto-di-lavoro-segretari-comunali-e-provinciali/14164-afl66.html