ASSISTENZA ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO, CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO E INCREMENTO IN DEROGA – STRUMENTI DI LAVORO

ASSISTENZA ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO, CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO E INCREMENTO IN DEROGA - STRUMENTI DI LAVORO

Assistenza alla costituzione dei Fondi del Salario Accessorio, del comparto e della dirigenza, assistenza al calcolo dei Limiti del Salario Accessorio, assistenza alla Contrattazione Decentrata Integrativa.

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Certificazione dell’incremento del Salario Accessorio annuale in deroga, ai sensi dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025 e della circolare della RGS n. 175706 del 27.06.2025

Certificazione dell'incremento del Salario Accessorio annuale in deroga, ai sensi dell'art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025

Certificazione dell’incremento del salario accessorio annuale dell’Ente in deroga al limite previsto dall’art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017, attraverso:

  1. La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 33 c. 2 del dl 34/2019;
  2. La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 1 c. 557 o 562 della l. 269/2006;
  3. La verifica del rispetto dei limiti del salario accessorio dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025;
  4. Il calcolo dell’incremento del salario accessorio in deroga realizzabile e la ripartizione proporzionale sia sul fondo del comparto che sul fondo delle Elevate Qualificazioni.

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Eventuali risorse residue derivanti da un mancato pieno utilizzo di risorse stabili possono incrementare, se non utilizzate, anche i fondi degli anni a seguire – ARAN parere Id: 35083

Eventuali risorse residue derivanti da un mancato pieno utilizzo di risorse stabili possono incrementare, se non utilizzate, anche i fondi degli anni a seguire - ARAN parere Id: 35083

Dalla formulazione letterale dell’art. 80 comma 1, ultimo periodo, del CCNL 16.11.2022, ai sensi della quale “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”, si evince che le risorse di parte stabile non interamente utilizzate sono rese disponibili, a titolo di risorse variabile, nell’anno successivo e ove non utilizzate, possono esserlo anche in anni successivi rispetto all’anno in cui si è determinato il mancato utilizzo.  Ovviamente, anche laddove l’utilizzo sia effettuato in anni successivi, esse conservano la natura di “risorse una tantum”, cioè utilizzabili per un solo anno.
Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/domanda-eventuali-risorse-residue-derivanti-da-un-mancato-pieno-utilizzo-di-risorse-stabili-possono-incrementare-solo-il-fondo-dellanno-successivo-o-di-fatto-se-non-utilizzate-anche-gli-an/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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