La Mobilità volontaria va preferita all’Indizione di un nuovo concorso/selezione – Consiglio di Stato sentenza n. 4166 del 09.05.2024

La Mobilità volontaria va preferita all'Indizione di un nuovo concorso/selezione - Consiglio di Stato sentenza n. 4166 del 09.05.2024

Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 9 maggio 2024, n. 4166 conferma che la mobilità volontaria (quando l’amministrazione intende esperirla) è preliminare all’indizione di un nuovo concorso/selezione oltre a prevalere sullo scorrimento di graduatorie in corso di validità. Le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta) ovvero al maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato ed immediatamente operativo ed all’interesse del comparto pubblico, nel suo insieme, di vedere assorbito il personale e, così, realizzato un risparmio di spesa. Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi i suddetti standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità (vedi, ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, nn.11605 e 2410 del 2022; 7792/2021; 6705 e 6041 del 2020 e 3750/2018. Nello stesso senso Consiglio di Stato, sezione V, n. 963/2021) e perché, non vi sia alcun obbligo per l’amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria vigente.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/14807-2024-05-15-09-53-32.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Mobilità volontaria – art. 30 Dlgs 165/01 e artt. 1406 e 2112 codice civile- assegno ad personam – Corte di Cassazione sentenza n. 5736/2024

Mobilità volontaria – art. 30 Dlgs 165/01 e artt. 1406 e 2112 codice civile- assegno ad personam - Corte di Cassazione sentenza n. 5736/2024

La Corte ha chiarito che nell’ipotesi di passaggio di personale o di procedura volontaria di mobilità nel pubblico impiego privatizzato non viene in considerazione l’art. 3 della legge n. 537 del 1993 ed ha affermato il seguente principio di diritto: “la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall’art. 30 del D.Lgs. n.165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della “cessione del contratto” (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza.

Continua a leggere →

Procedura mobilità esterna – Giurisdizione ordinaria – artt. 30 e 63 del Dlgs 165/2001 – TAR Lazio sentenza n. 5686/2024

Procedura mobilità esterna – Giurisdizione ordinaria – artt. 30 e 63 del Dlgs 165/2001 - TAR Lazio sentenza n. 5686/2024

Il TAR richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto appartenere al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest’ultima come cessione del contratto di lavoro, che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva di rapporti di lavoro già in atto (cfr., ex multis, Cons.Stato, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2271 ; Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2014, n. 5907; Cons. Stato, Sez.III, 28 novembre 2014, n. 5903; Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178). In linea con questo indirizzo anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Deve, infatti, essere data continuità ai principi affermati da queste Sezioni Unite che, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, hanno affermato che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64, comma 4” (Cass. n. 16452/2020, conf. Cass. n. 32624/2018; n. 33213/2018). La Suprema Corte ha osservato che in tutti i casi in cui vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è assicurata dalla disapplicazione dell’atto e dagli ampi poteri riconosciuti a tale giudice dal secondo comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Cass. SS.UU. n. 13169 del 2006; Cass. n. 5468 del 2009). Va, altresì, ricordato, con riferimento all’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001 che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (Cass. n. 8522/2012 e n. 26270/2016) hanno più volte affermato che detta norma si interpreta alla stregua dei principi enucleati ex art. 97 Cost. dal giudice delle leggi, nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, e quelle che prevedono procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Fattispecie non ricorrente nel caso in esame.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corti-appello-tribunali-tar/14716-2024-04-04-06-37-25.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni