La giurisprudenza amministrativa si è più volte occupata della questione relativa alla legittimazione e all’ interesse dell’autore di un esposto a prendere visione degli atti e dei provvedimenti attinenti ad un procedimento disciplinare, statuendo che “la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della L. n. 241 del 1990, legittima all’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine. Più in particolare, la legittimazione all’accesso in capo all’appellante discende, nel caso in esame, dalla qualità di autore dell’esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare e dalla concomitante circostanza che lo stesso appellante ha dato corso, per i medesimi fatti denunciati nella sede disciplinare, a un giudizio civile” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 aprile 2006, n. 7; Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2021, n. 884).
Nel caso di specie, la richiesta di accesso riguarda gli atti di tre procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di posizioni lavorative a tempo indeterminato all’ interno del Comune. Pertanto, l’interesse alla conoscenza dei relativi atti da parte della minoranza consiliare è strettamente connesso alla funzione pubblica svolta dal consigliere anche in termini di controllo delle attività che comportano una spesa a carico dell’ente, quale appunto le tre assunzioni a tempo indeterminato. Essendo strettamente collegata alla funzione, la richiesta di accesso – anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato non necessiterebbe di motivazione alcuna né sarebbe condizionata alla dimostrazione di un interesse personale del consigliere comunale. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali “hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Alla norma è costantemente attribuito un ampio significato, muovendo dalla premessa che l’accesso agli atti esercitato dal consigliere comunale ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, esprimendosi in un non condizionato diritto alla conoscenza di tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento delle sue funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (per tutte si veda Cons. Stato, V, 5 settembre 2014, n. 4525). Per tali ragioni, da un lato sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle sue funzioni; d’altra parte dal termine “utili”, contenuto nell’articolo 43 D.Lgs. n. 267 del 2000, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (Cons. Stato, n. 4525 del 2014, cit.; IV, 12 febbraio 2013, n. 843).
Acconsento al trattamento dei miei dati personali finalizzati al solo utilizzo del servizio di formazione, ai sensi del R. EU 679/2016 e del dlgs 196/2003
Informativa sulla privacy