
In merito all’indennità di servizio esterno, come disciplinata dall’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, preme evidenziare che nel comma 2 del richiamato articolo vengono esplicitate le causali legittimanti l’erogazione di detta indennità. La norma dispone difatti che “L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni”, ragione per cui la valutazione, di prerogativa datoriale, va fatta in funzione dei disagi connessi all’ambiente esterno.
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