
A fronte delle delucidazioni chieste dal sindaco di un Comune in merito agli incentivi alle funzioni tecniche, così come disciplinati dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, la Corte dei Conti chiarisce che il tetto degli incentivi si calcola sull’importo a base di gara e che proroghe o prestazioni aggiuntive rientrano nello stanziamento contrattuale. Non è possibile usare economie non stanziate per riconoscere incentivi, che restano subordinati alla certificazione del RUP. I servizi di particolare importanza richiedono motivazione rigorosa e la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP; le decisioni specifiche restano di responsabilità dell’amministrazione.