
La Corte afferma che l’accordo sindacale integrativo con cui si è stabilito di riconoscere l’attribuzione di punteggio per la progressione orizzontale in virtù del punteggio della scheda di valutazione e dell’anzianità di servizio in Azienda Ospedaliera, cioè nel medesimo Ente di appartenenza, risulta legittimo e coerente con le regole poste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ed è una ragionevole modalità per premiare, secondo quanto prevedono, appunto, la legge e la contrattazione nazionale, la “professionalità” (art. 20 D.Lgs. 150/2009), “le competenze professionali” (art. 23 D.Lgs. 150/2009), le “qualità professionali” (art. 52 co. 2 D.Lgs. 165/2001), l'”arricchimento professionale” (art. 35 CCNL 1999) che nascono dall’esperienza e dalle conoscenze che il lavoratore acquisisce operando in Azienda, anche trasversalmente in diverse unità operative/reparti/uffici, ma che rappresentano un patrimonio professionale individuale da potersi valutare unitariamente, per cui la valorizzazione dell’anzianità presso un Policlinico Universitario rispetto alla totalmente diversa realtà dell’azienda sanitaria regionale quale la USSL non si pone in contrasto con la normativa primaria e il CCNL.