Carattere eccezionale dell’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, rispetto al limite generale posto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 che aveva la funzione di evitare che l’eventuale incremento, per effetto dell’introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti potesse comportare il superamento di detto limite – Corte dei Conti Piemonte delibera n. 38/2023

Carattere eccezionale dell’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, rispetto al limite generale posto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 che aveva la funzione di evitare che l’eventuale incremento, per effetto dell’introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti potesse comportare il superamento di detto limite - Corte dei Conti Piemonte delibera n. 38/2023

Comune di Arquata Scrivia (AL) – Richiesta parere. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 in relazione alla deroga all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. N. 75/2017, previsto dall’art. 11-bis del DL n. 135/2018, per procedere all’adeguamento delle retribuzioni di posizione e di risultato degli attuali titolari di posizione organizzativa in misura corrispondente all’aumento attribuito a seguito del rinnovo CCNL per il triennio 2016-2018. Fermo il carattere eccezionale dell’art. 11-bis del DL n. 135/2018 rispetto al limite generale posto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. N. 75/2017, in considerazione della circostanza che tale disposizione aveva la funzione di evitare che l’eventuale incremento, per effetto dell’introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti potesse comportare il superamento del limite in parola, ne deriva che la deroga in questione si è esaurita al 20 maggio 2019, data entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell’ambito di applicazione dell’ arte. 11-bis medesimo dovere comunque cessare, così come chiaramente previsto dall’art. 13, comma 3, del CCNL. Non è dunque possibile ammettere che l’art. 11-bis possa esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio 2019, perché questo comporterebbe un’eccezione generale, non vincolata agli specifici requisiti di deroga del DL n. 135/2018, rispetto ai limiti posti al trattamento accessorio del personale.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPIE/38/2023/PAR

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