LA SPESA DEL PERSONALE COMANDATO DEVE ESSERE CONSIDERATA AI FINI DEL CALCOLO DEI LIMITI ASSUNZIONALI – CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 17/2022

LA SPESA DEL PERSONALE COMANDATO DEVE ESSERE CONSIDERATA AI FINI DEL CALCOLO DEI LIMITI ASSUNZIONALI - CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 17/2022

Comune di Montecchio Precalcino (VI) – Parere reso ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131. Il Comune, in quanto parte di un consorzio di polizia locale, chiede quali siano i corretti criteri di quantificazione della spesa per il personale al fine di l’esatta incidenza rispetto alle entrate correnti, ed in particolare chiede se quantificazione deve esplicarsi , alternativamente: 1) prendendo in considerazione le sole voci di bilancio elencate nella Circolare 13 maggio 2020 (GU n. 226 dell’11/9/2020), attuativa del Decreto 17 marzo 2020 (Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”), quindi senza la spesa virtuale dei Vigili, evidenziando che in siffatta elencazione dei codici di bilancio manchi il macroaggregato 9 “Rimborso personale comandato” relativo alla spesa di tutte le convenzioni; 2) prendendo l’elenco delle voci di bilancio, cui si aggiungerebbero sia il macroaggregato 9 sia la spesa virtuale Vigili. Nello specifico, l’amministrazione comunale richiama, ai fini della definizione delle spese di personale, l’art. 2, comma 1, lett. a), Decreto 17/3/2020 (Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’Interno, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni ”) e la predetta Circolare attuativa che, interpretando siffatto art. 2

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCVEN/17/2022/PAR

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