
Link al documento: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200702/snciv@sL0@a2020@n13622@tO.clean.pdf

Secondo quanto disposto dal decreto “Rilancio”, la misura dovrà essere assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati ai lavoratori maggiormente esposti e potrà essere fornita anche dall’Inail. A breve dall’Istituto un’app per richiederla telematicamente

ROMA – Fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS–CoV-2. A disporlo è l’art.83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). In particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro.
Dall’Inail un’applicazione web per richiedere la sorveglianza sanitaria. Nelle more dell’emanazione della legge di conversione del succitato decreto e del decreto interministeriale per la definizione della tariffa per tali prestazioni l’Istituto, a partire dal prossimo 1° luglio renderà disponibile, il nuovo servizio “ Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consentirà ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.
L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.
Eventuali richieste già inoltrate prima del previsto 1° luglio, dovranno essere riformulate attraverso l’inserimento dei dati nel citato applicativo informatico.
Come accedere all’applicativo. L’utilizzo dell’applicativo sarà consentito ai datori di lavoro già in possesso delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line. Gli utenti non registrati potranno farlo con le credenziali Spid, Cns o con Pin Inps oppure registrandosi sul portale istituzionale dell’Istituto con il percorso >Accedi ai servizi on line >Registrazione >Utente con credenziali dispositive. Al nuovo servizio telematico potranno accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro. In tal caso sarà obbligatorio, allegare, l’atto di delega, debitamente sottoscritto del datore di lavoro accompagnato dal relativo documento di riconoscimento, scaricabile dal portale istituzionale www.inail.it > Attività > Prevenzione e sicurezza> Sorveglianza Sanitaria Eccezionale.
Link al documento: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-sorveglianza-sanitaria-luoghi-lavoro-2020.html

Il 16 luglio 2020, Aran e Sindacati rappresentativi hanno sottoscritto, a distanza, l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, Dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi del SSN e Segretari comunali e provinciali, al termine di una trattiva condotta tutta in videoconferenza.
Il nuovo testo contrattuale prevede una parte comune e tre Sezioni speciali dedicate alle tre categorie di Dirigenti destinatari, la parte comune regola istituti applicabili a tutte le tre categorie di dirigenti ed è improntata ad alcune linee-guida fondamentali: a) revisione delle previgenti normative per adeguarle alle innovazioni legislative succedutesi nel decennio di assenza di rinnovi contrattuali con particolare riferimento, tra l’altro, alla disciplina delle relazioni sindacali ed alla materia disciplinare; b) armonizzazione degli istituti normativi del c.d. “pacchetto sociale” ( permessi, ferie solidali, etc.) già inseriti nei contratti di comparto e delle aree dirigenziali di questa tornata; c) “manutenzione” di alcuni istituti che sono stati adeguati alle esigenze interpretative riscontrate nel tempo: questa tendenza è stata seguita anche nella disciplina delle tre sezioni speciali.
Il nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con una regolazione semplificata ed unitaria della materia. Si è proceduto anche all’attualizzazione ed alla riscrittura, in armonia con le nuove norme di legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare. Sono state, infine, ampliate ed innovate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le ferie e i riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure.
Il contratto si qualifica anche per l’attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, manifestatasi in modo più evidente nel nuovo sistema degli incarichi, volto a valorizzare la carriera dirigenziale, anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione.
Sotto il profilo economico, l’Ipotesi contrattuale riconosce incrementi a regime del 3,48%, corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di poco più di 190 Euro/mese, distribuito in modo equilibrato per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazione delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 Euro mese per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario, con una particolare attenzione agli istituti retributivi più direttamente correlati alla erogazione dei servizi (guardie mediche e retribuzione di risultato).
In attuazione del mandato negoziale ricevuto, il contratto realizza, infine, una ridefinizione strutturale del sistema dei fondi riducendoli a tre e semplificandone le modalità di costituzione ed utilizzo.
Il contratto diverrà efficace, a seguito della sua sottoscrizione definitiva, una volta concluso l’iter di verifica e controllo della compatibilità economico-finanziaria della Ipotesi di accordo, come previsto dalle norme vigenti.