
APPLICABILITÀ DEL DIVIETO TEMPORANEO DI ASSUNZIONI, EX ART. 9, COMMA 1-QUINQUIES, DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2016, N. 113, ALL’ISTITUTO DELLO “SCAVALCO CONDIVISO”. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 8/2020/PAR, enuncia il seguente principio di diritto: «Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore».
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