Art. 4
Disposizioni in materia di personale
1. In caso di mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilita’ interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all’articolo 1, comma 462,
lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
…
4. All’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidita’ o degli spazi finanziari disposti dall’articolo 32, comma 2, nonche’ dall’articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Il link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-19&atto.codiceRedazionale=15G00093&elenco30giorni=false