
E’ escluso il diritto del lavoratore a percepire l’erogazione del TFR in ragione della persistenza, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro iniziato con un ente pubblico economico e proseguito con la Regione OMISSIS a seguito di intervenuta mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, con prosecuzione del rapporto di lavoro presso la Regione senza interruzioni.