
La Corte rammenta che “è lo stesso legislatore che in presenza di alcune tipologie di reato (come quelle di concussione e di peculato) ritiene sussistente una lesione nella percezione dell’effettività e dell’efficienza dell’agere amministrativo, tale da incrinare la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato (Corte dei conti, Sez. III di app. 241/2019, Sez. II n. 221/2023). A tale stregua, la Consulta ha affermato (nella sentenza 123/2023) che ‘il danno all’immagine trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o diffusione mediatica da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte’. Sicché, la diffusione operata dai media integra la lesione del bene tutelato e ne indica anche la dimensione. In ragione di quest’ultimo aspetto, la lesione dai mass media dell’immagine è direttamente proporzionale all’eco data alla vicenda illecita dai mass media”.
Rispondi