I criteri di riparto di giurisdizione in materia di scorrimento di graduatoria – Consiglio di Stato sentenza 390/2025

I criteri di riparto di giurisdizione in materia di scorrimento di graduatoria - Consiglio di Stato sentenza 390/2025

Il Consiglio, richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione la quale ha chiarito, in coerenza con i criteri di riparto della giurisdizione delineati dalla Costituzione, che appartiene al giudice amministrativo la cognizione delle controversie riguardanti la legittimità degli atti amministrativi di “macroorganizzazione”, espressione di un potere amministrativo, rientrante nel più ampio potere di autoorganizzazione degli enti pubblici e non riconducibili alla categoria degli atti privatistici di gestione, assunti “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del citato T.U.P.I. (Cass., Sez. un., n. 22805/2010; Cass., Sez. un., n. 27991/2013; Cass., Sez. un., n. 16756/2014; Cass., Sez. un., 25840/2016; Cass., Sez. un., 21196/2017, e da ultimo Sez. un., n. 17123/2019). Tale approdo è coerente con il più generale orientamento secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda non già sul petitum formale, ovvero sul tipo di pronuncia giurisdizionale richiesta con l’azione proposta, ma sulla causa petendi o petitum sostanziale, dato dalla consistenza obiettiva, come tale definita dalla legge, della posizione giuridica soggettiva azionata, a prescindere dal tipo di pronuncia necessaria alla sua tutela (Cons. Stato, II, 20 dicembre 2021, n. 8429; III, 24 settembre 2020, nn. 5561 e 5562; 24 marzo 2020, n. 2071; IV, 30 agosto 2021, n. 6072; 29 dicembre 2020, n. 8473; V, 3 settembre 2020, n. 5352; 26 maggio 2020, n. 3343; VI, 17 febbraio 2022, n. 1182; 3 febbraio 2022, n. 758; 27 settembre 2021).

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IL TEMPO DI LAVORO PIENO O PART TIME NON ASSUME RILIEVO NELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI ALTRO ENTE – TAR SICILIA SENTENZA N. 2363/2022

IL TEMPO DI LAVORO PIENO O PART TIME NON ASSUME RILIEVO NELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI ALTRO ENTE - TAR SICILIA SENTENZA N. 2363/2022

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NELLA SCELTA DELLE GRADUATORIE DA UTILIZZARE VA DATA PRECEDENZA ALLA PIU’ VECCHIA – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 15790/2021

NELLA SCELTA DELLE GRADUATORIE DA UTILIZZARE VA DATA PRECEDENZA ALLA PIU' VECCHIA - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 15790/2021

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