Marketing indesiderato: Garante sanziona Verisure Italia per 400mila euro – Garante della Privacy Provvedimento del 27 novembre 2025

Marketing indesiderato: Garante sanziona Verisure Italia per 400mila euro - Garante della Privacy Provvedimento del 27 novembre 2025

Il Garante privacy ha sanzionato Verisure Italia per trattamento illecito di dati personali ai fini di marketing.

Il provvedimento nasce dal reclamo di un ex cliente, che aveva continuato a ricevere sms promozionali indesiderati, anche dopo essersi opposto al trattamento dei dati, e dalla segnalazione di un potenziale cliente che, dopo aver richiesto un preventivo, aveva iniziato a ricevere telefonate, email e sms di natura pubblicitaria. In entrambi i casi, le comunicazioni erano proseguite nonostante l’esercizio del diritto di opposizione previsto dal Regolamento Ue.

Numerose e gravi le violazioni riscontrate.  La società ha gestito le richieste di opposizione con ritardo, oltre i termini previsti dal Regolamento, e non ha raccolto correttamente – tramite il form presente sul proprio sito – il consenso dei potenziali clienti per finalità di marketing diretto. Infatti, oltre a non fornire un’adeguata informativa, tale consenso era di fatto accorpato alla richiesta di preventivo del potenziale cliente. In altre parole, il solo fatto di fornire il proprio numero di telefono per ottenere un preventivo personalizzato era considerato dalla società come un comportamento equiparabile al consenso alla ricezione di telefonate pubblicitarie.

Inoltre, il Garante ha ritenuto eccessivo il periodo di conservazione dei dati dei potenziali clienti previsto per il teleselling (12 mesi), periodo entro il quale la società riteneva di potere ricontattare il potenziale cliente qualora non avesse accettato il preventivo offerto.

Oltre al pagamento della sanzione di 400mila euro, l’Autorità ha vietato a Verisure Italia l’ulteriore trattamento dei dati personali acquisiti illecitamente, ha ordinato la cancellazione di quelli raccolti in mancanza di un valido consenso e imposto l’adeguamento delle informative al Regolamento Ue. La società dovrà inoltre comunicare al Garante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, tutte le misure adottate per mettersi in regola con la normativa in materia di corretto trattamento dei dati personali.

L’Autorità ha preso atto delle iniziative già avviate dalla società nel corso dell’istruttoria. 

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10201989

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“La scuola a prova di privacy”. Online il vademecum aggiornato del Garante

"La scuola a prova di privacy". Online il vademecum aggiornato del Garante

Dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche alle chat di classe, dalla pubblicazione dei dati personali online all’uso degli smartphone in classe, dalle iscrizioni scolastiche alle graduatorie dei docenti e del personale scolastico.

È online la versione aggiornata del vademecum “La scuola a prova di privacy” che affronta le tematiche connesse al trattamento dei dati personali nelle istituzioni scolastiche, anche alla luce dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di offrire alle istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli studenti e ai docenti un agile strumento per assicurare la più ampia protezione dei dati delle persone che crescono, studiano e lavorano nel mondo scolastico.

Il Garante raccomanda, in particolare, a genitori, studenti, componenti delle chat di classe il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali evitando di divulgare notizie, foto e video senza il consenso dei ragazzi o delle persone coinvolte. Sarebbe inoltre opportuno che le scuole limitassero l’utilizzo delle chat per comunicazioni ufficiali privilegiando altri strumenti (ad es. registro elettronico). Con il parere del Garante, poi, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le prime Linee guida per un uso sicuro dell’IA nelle scuole. Le indicazioni vietano pratiche invasive come il riconoscimento delle emozioni e raccomandano di usare dati personali solo se indispensabili, preferendo dati sintetici.

Il vademecum è disponibile nella pagina tematica del sito del Garante dedicata al mondo della scuola https://www.garanteprivacy.it/temi/scuola

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Sanità, il Garante privacy sanziona società che gestisce un ospedale. Smaltito il campione di tessuto di una paziente destinato all’esame istologico – Garante della Privacy Provvedimento del 9 ottobre 2025

Sanità, il Garante privacy sanziona società che gestisce un ospedale. Smaltito il campione di tessuto di una paziente destinato all’esame istologico - Garante della Privacy Provvedimento del 9 ottobre 2025

La distruzione accidentale o, comunque, non autorizzata, di un campione di tessuto prelevato durante un intervento chirurgico, associato all’identità di una paziente, comporta una violazione della normativa privacy. Lo ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali nel sanzionare una società che gestisce un ospedale, dove per errore era stato smaltito un campione biologico asportato ad una paziente. Il materiale doveva essere infatti inviato al laboratorio di anatomia patologica per l’esame istologico del reperto. La società aveva anche omesso di notificare la violazione all’Autorità.

Il provvedimento nasce dal reclamo della paziente che aveva subito la distruzione accidentale del campione biologico. Nel reclamo veniva inoltre lamentato lo smarrimento di un DVD contenente una risonanza magnetica effettuata dall’interessata presso un’altra struttura, di cui però non è stato possibile accertare se la responsabilità fosse dell’ospedale o della donna.

Per quanto riguarda la distruzione del materiale biologico, il Garante ha accertato che l’ospedale non aveva adottato specifiche cautele volte a garantire il rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali e degli obblighi di sicurezza. L’incidente era stato infatti determinato da un errore materiale dovuto alla mancanza di comunicazione tra chirurgo e infermiera di sala.

Considerata la gravità dell’accaduto, che aveva esposto la donna a rischi concreti per la propria salute, trattandosi tra l’altro di un reperto non replicabile, il Garante ha quindi inflitto una prima sanzione di 50mila euro alla società in quanto titolare del trattamento. Una seconda sanzione da 20mila euro è stata invece comminata perché la società non aveva notificato il data breach all’Autorità come previsto dal Regolamento europeo ma si era limitata ad avvertire l’interessata e ad avviare la fase di follow up radiologico.

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10184697Link:

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