I nuovi differenziali stipendiali di cui all’art. 78, comma 3, concorrono alla quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dello straordinario e dell’indennità di turno? – ARAN parere CFL221

I nuovi differenziali stipendiali di cui all’art. 78, comma 3, concorrono alla quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dello straordinario e dell’indennità di turno? - ARAN parere CFL221

La quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dell’accessorio trova le sue regole nelle stesse disposizioni contrattuali. Ad esempio, per l’istituto dello straordinario, all’art. 32, comma 4, del CCNL 16.11.2022, viene fatto esplicito rinvio all’art. 74 comma 2 lett. b) (nozione di retribuzione base mensile) ove si richiamano esplicitamente anche i differenziali stipendiali.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7826-funzioni-locali-progressioni-economiche/14061-cfl221.html

LA DISCIPLINA DELL’INCREMENTO DEL FONDO IN RAGIONE DEI NUOVI VALORI ECONOMICI DEI DIFFERENZIALI CONTRATTUALI SULLE SINGOLE POSIZIONI DI SVILUPPO – ARAN PARERE CFL174

Atteso che la ratio dell’incremento in esame è quella di neutralizzare l’effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l’importo di incremento – a regime – sulle risorse stabili dell’anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7571-funzioni-locali-nuovo-fondo-risorse-decentrate/13338-cfl174.html