
La Corte conferma che in tema di pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, (che a sua volta rinvia all’art. 2112 cod. civ.), si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, di cui al comma 3 dell’art. 2112 cod. civ., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza che nell’impiego pubblico contrattualizzato è esclusa dall’operatività della disciplina di cui al citato d.lgs. n. 165 (Cass., Sez. L, ordinanza n. 20918 del 30/9/2020; cui adde Cass. n. 641 e n. 30815 del 2022, n. 22760, n. 22771, n. 22788 e n. 22819 del 2023). Come puntualmente osservato in un recente precedente della Corte, i principi sopra sintetizzati non sono stati affatto derogati dalla previsione (art. 2 d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006) della conservazione dello «stato giuridico ed economico in godimento»: «con detta espressione il legislatore non ha certo inteso cristallizzare … la disciplina dei rapporti del personale trasferito né prevedere un regime speciale diverso rispetto a quello generale dettato dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, avendo solo perseguito l’obiettivo di ribadire la continuità dei rapporti, il che implica il mantenimento del livello retributivo raggiunto, dell’anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in peius del trattamento economico e della professionalità … il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato, al momento del passaggio alla nuova amministrazione, con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita» (Cass. n. 22760 del 2023, par. 5-7).
Fonte ARANAGENZIA
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