ASSISTENZA ESTERNA ALLA GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE – STRUMENTI DI LAVORO

ASSISTENZA ESTERNA ALLA GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE - STRUMENTI DI LAVORO

Puoi esternalizzare l’ASSISTENZA COMPLETA ALLA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE attraverso l’affidamento del servizio che prevede l’elaborazione dei principali e più rilevanti adempimenti che riguardano il personale delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare degli Enti Locali, infatti l’offerta per il servizio di assistenza alla gestione del personale riguarda la produzione personalizzata di atti, modelli e documenti da adottare prima delle scadenze programmate nonché l’assistenza alla redazione dei calcoli relativi alla spesa di personale, finalizzata alla programmazione delle assunzioni, e del salario accessorio, con la costituzione dei fondi e il calcolo del rispetto dei limiti. Il servizio offerto viene erogato quindi mediante un’assistenza continua e tempestiva da remoto che prevede anche la possibilità di formulazione di quesiti rispetto l’applicazione operativa dell’evoluzione normativa, degli orientamenti e delle circolari in materia di personale nonchè della giurisprudenza più recente, anche ai fini degli adempimenti in tema di pubblicazione e comunicazioni obbligatorie dei dati relativi al personale.

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Risarcimento per la mancata fruizione della pausa pranzo e dei buoni pasto – Non imponibilità ai fini IRPEF – Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 156/2026

Risarcimento per la mancata fruizione della pausa pranzo e dei buoni pasto - Non imponibilità ai fini IRPEF - Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 156/2026

Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 156/2026, chiarisce che le somme corrisposte ai dipendenti pubblici a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa pranzo e dei buoni pasto non vanno tassate e le qualifica come danno emergente e non come reddito. Non sono imponibili nemmeno gli interessi e la rivalutazione monetaria collegati. In particolare le somme corrisposte a titolo di “risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di “risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo” integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale. In considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del TUIR (cfr. anche circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, punto 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10272449/Risposta+n.+156_2026.pdf/a38ee231-b6ee-d3e3-3c4b-4666dadc6985?t=1786112838718

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Permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosciuti a più lavoratori dipendenti per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità. Disciplina applicabile nei casi di violazione dei limiti di legge – INPS Circolare 18 settembre 2026, n. 100

Permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosciuti a più lavoratori dipendenti per l'assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità. Disciplina applicabile nei casi di violazione dei limiti di legge - INPS Circolare 18 settembre 2026, n. 100

L’INPS sottolinea “ferma restando la necessaria pianificazione congiunta per la gestione dell’assistenza alla persona con disabilità da parte dei familiari aventi diritto, l’eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto” pertanto “nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.” Altresì “l’eventuale fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.09.circolare-numero-100-del-18-09-2026_15372.html

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