APPLICAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE – STRUMENTI DI LAVORO

APPLICAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STRUMENTI DI LAVORO

Applicazione per l’implementazione del sistema di controllo strategico e di gestione nei Comuni, con la possibilità di analisi pluriennale a più livelli della programmazione e valutazione della performance dell’Ente sia complessiva che per centro di responsabilità, misurando i livelli di efficacia, efficienza ed economicità raggiunti, con una speciale appendice dedicata alla valutazione della performance ai fini della incentivazione dell’indennità di risultato.

L’Applicazione è personalizzabile e adattabile alla struttura e alle esigenze organizzative dell’Ente, può essere compilata direttamente oppure si può chiedere l’assistenza esterna alla progettazione e implementazione del sistema di controllo di gestione.

Consente infine la redazione della Relazione annuale sul Controllo Strategico e di Gestione per l’invio alla Corte dei Conti.

Guarda il tutorial dell’Applicazione:

Scarica le stampe di esempio:

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Nucleo di Valutazione/OIV e Responsabile Protezione Dati/DPO

Nucleo di Valutazione/OIV e Responsabile Protezione Dati/DPO

PER IL TUO NUCLEO DI VALUTAZIONE E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI NON TI AFFIDARE AL PRIMO CHE CAPITA, SCEGLI UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE CHE CONOSCE LA TUA PUBBLICA AMMINSITRAZIONE. NON TI AFFIDARE AL CASO, VAI SUL SICURO, SCEGLI QUALCUNO CHE TI PUO’ AIUTARE VERAMENTE E SUPPORTARE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

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Semplificazioni sulle pubblicazioni previste dal Decreto Trasparenza – DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 

Art. 8 
Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi
di pubblicazione per amministrazioni ed imprese

1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita,
anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle
ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con
carta di credito, debito e prepagata, o altra modalita' digitale, a
condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle
singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le
modalita' di cui all'articolo 2220 del codice civile.
2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono gia' inseriti nella
banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici»,
adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo
decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del
proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito
internet «Soldi pubblici».
3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto
legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche
dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del
2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto
legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione
trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/19/26G00039/SG