La sostituzione nell’incarico di dirigente medico non si configura come svolgimento di mansioni superiori – Corte di Cassazione sentenza n. 34155/2023

La sostituzione nell'incarico di dirigente medico non si configura come svolgimento di mansioni superiori - Corte di Cassazione sentenza n. 34155/2023

La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c., e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva. Dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificatamente prevista dalla disciplina collettiva è inapplicabile l’art. 36 della Costituzione.

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