E’ legittimo anche il secondo licenziamento disciplinare – Corte di Cassazione sentenza n. 2274/2024

E' legittimo anche il secondo licenziamento disciplinare - Corte di Cassazione sentenza n. 2274/2024

Il contenzioso riguarda due licenziamenti disciplinari intimati dall’Agenzia delle Entrate nei riguardi di un funzionario dell’ente. La Corte sancisce che in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. Ciò significa che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato. (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1244; Cass. 4 gennaio 2013, n. 106).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14613-sezione-lavoro-sentenza-22742024-impiego-pubblico–funzioni-centrali–agenzia-delle-entrate–secondo-licenziamento-disciplinare–art-63-del-dlgs-1652001.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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