
23/2021 / PAR: Comune di Atripalda (AV). La Sezione regionale di controllo per la Campania emette il parere di cui in parte motiva a favore del comune di Atripalda (AV) relativamente ai quesiti nn.rr. 1), e 3); dichiara inammissibili quelli sub 2) e 4). Quanto al punto 1) l’ente, con riferimento al salario accessorio dei dipendenti in servizio, chiede l’esatta interpretazione del limite allo stesso, delineato nell’ultimo capoverso del comma 2, per il quale il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d. lgs. 75 del 2017 è adeguato, in più o in meno, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite del 2018, per la contrattazione integrativa e la posizione organizzativa, prendendo come base il personale in servizio al 31.12.2018. Orbene, presente il benchmark costituito dalla somma al 31.12.2018 dello stock di salario accessorio, e tenuto conto delle cessazioni di personale dall’1.1.2019, permane il limite originario stabilito dall’art. 23, comma 2 de d.lgs. 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che è considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall’1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Tanto in aderenza con quanto stabilito dalla Sezione Lombardia (parere nr.95 del 2020). Quanto al punto 3), l’ente chiede un parere calcolo del valore medio pro capite atteso all’anno 2018 di cui al già menzionato art. 33, comma 1: la Sezione ritiene di rifarsi integralmente a parere collegiale, (nr. 97 del 2020) secondo cui: “In questo nuovo quadro normativo, coordinando le due disposizioni citate circa il limite al trattamento accessorio (art. 23, comma 2 , D.Lgs. n. 75 del 2017 e 33, comma 2, DL n. 34 del 2019) la disciplina che ne risulta è la seguente: il riferimento base è previsto dall’art. 23, comma 2, cit. (indicato nell’anno 2016); questo dato deve, poi, essere adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in modo da assicurare l’invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. a partire dal 2018, si garantisce un dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, racconto che all’incremento del numero dei dipendenti, l’ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale. Qualora, invece, il numero di dipendenti è possibile scendere al di sotto del valore – soglia del trattamento accessorio del 2016. La norma prevista dall’art. 23, c .2, D.Lgs. n. 75 del 2007 cit., Rimanendo in vigore, non deve più essere considerato come valore assoluto da prender ea riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di riduzione dei dipendenti. prevede, in motivazione, che “è fatto salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”. arte. 23, c .2, D.Lgs. n. 75 del 2007 cit., Rimanendo in vigore, non deve più essere considerato come valore assoluto da prender ea riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di riduzione dei dipendenti. prevede, in motivazione, che “è fatto salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”. arte. 23, c .2, D.Lgs. n. 75 del 2007 cit., Rimanendo in vigore, non deve più essere considerato come valore assoluto da prender ea riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; E ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di riduzione dei dipendenti.Del resto, il DM 17 marzo 2020 cit. prevede, in motivazione, che “è fatto salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”. al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; E ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di riduzione dei dipendenti.Del resto, il DM 17 marzo 2020 cit. prevede, in motivazione, che “è fatto salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”. al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; E ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di riduzione dei dipendenti.Del resto, il DM 17 marzo 2020 cit. prevede, in motivazione, che “è fatto salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”.
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