
In tema di applicazione della nuova disciplina prevista dall’art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 e ss.mm.ii., il Collegio ha ritenuto che, per effetto dell’emanazione del dPCM in data 17 marzo 2020, alle assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 si applica la nuova disciplina. L’eventuale adozione di un piano triennale di fabbisogno del personale in data anteriore al decreto non rileva ai fini della individuazione della normativa applicabile alla procedura assunzionale.Nel nuovo sistema, la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, secondo le nuove modalità di calcolo basato su una media delle entrate.
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