Trasmissione per via telematica dei certifi cati di malattia – CIRCOLARE 28 settembre 2010 , n. 2/2010/DFP/DDI

Premessa.

Con circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell’11 marzo 2010

sono state fornite indicazioni operative relativamente

all’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati

e degli attestati medici per la giustificazione delle

assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni previsto dall’art. 55 -septies del decreto

legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nella predetta

circolare venivano dati chiarimenti relativamente al funzionamento

generale del sistema, ai soggetti tenuti alla

trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori

e ai tempi di attuazione e sanzioni per l’inosservanza

degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalità.

In particolare, nel paragrafo 6 («Tempi di attuazione e

sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione

per via telematica della certificazione medica») è stato

previsto quanto segue.

«Per assicurare un’applicazione omogenea della normativa,

si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità

di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell’esigenza

di una sua introduzione graduale ed uniforme sul

territorio nazionale.

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione

del decreto del Ministero della salute, di concerto con

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il

Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2010

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico

curante procede, in via telematica, alle operazioni di

predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia,

alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati

già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.

Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto

interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta

comunque la possibilità per il medico di procedere

al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente

vigenti.

Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero

dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta ufficiale,

la trasmissione è effettuata esclusivamente per via

telematica.

Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed

eventualmente operare interventi di messa a punto dello

stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio,

per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo

generale del sistema, secondo modalità definite d’intesa

con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia

e delle finanze, nonché con la partecipazione di

tutti i soggetti coinvolti.

La responsabilità per mancata trasmissione telematica

del certificato con l’eventuale irrogazione delle sanzioni

connesse si configura solo all’esito dei periodi transitorio

e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4

mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie,

limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali,

a carattere eccezionale, da individuare con decreto

del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione,

d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro

dell’economia e delle finanze, per le quali continua a

non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo

indicato nel citato decreto.».

Nel medesimo paragrafo sono state fornite delucidazioni

sul regime sanzionatorio con riferimento alle previsioni

dell’art. 55 -septies citato.

Al fine di procedere al collaudo generale, in linea con

quanto comunicato nella circolare, con decreto del Capo

del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica

amministrazione e l’innovazione tecnologica del 1° luglio

2010 è stata costituita apposita commissione i cui

componenti rappresentano le amministrazioni e i soggetti

coinvolti dall’applicazione del nuovo sistema. I lavori

della commissione si sono svolti nel periodo luglio – settembre

2010. Allo scadere del primo mese successivo alcommissione

ha riscontrato l’esistenza di « a) ritardi registrati

nella procedura di messa a disposizione dei medici delle

credenziali di accesso al sistema; b) la non disponibilità

del canale telefonico per l’invio da parte del medico dei

certificati; c) necessità di messa a punto delle prestazioni

del sistema in relazione al progressivo aumento degli

utenti.». Pertanto, la commissione ha ritenuto di non poter

«considerare positivamente l’esito del collaudo» e

di dover proseguire l’esame dell’operatività del sistema

generale.

La seconda fase del collaudo si è conclusa il 15 settembre

scorso. Durante la seduta, «la commissione, preso atto

dei risultati delle verifiche del sistema, relativamente ai

servizi resi disponibili ai medici, ai lavoratori e alle amministrazioni,

nonché alla messa a disposizione dei medici

e datori di lavoro delle credenziali di accesso necessarie

per il suo utilizzo, ritiene concluso il collaudo in quanto

è verificata la funzionalità delle piattaforme e dei sistemi.

Si evidenziano segnalazioni di difficoltà applicativa sotto

il profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale,

per le quali vanno previste soluzioni da porre in

atto in tempi brevi nella fase di compiuta ottimizzazione,

al fi ne di realizzare la finalità di un sistema che richiede

il complessivo allineamento di tutte le responsabilità. In

funzione di ciò, la commissione stabilisce di avviare un

monitoraggio continuo con il concerto di tutte le amministrazioni

interessate, della regolarità del servizio, al fine

di certificare eventuali situazioni di oggettiva difficoltà

di adempiere alla trasmissione di quanto previsto dalla

norma.».

Come si evince dal verbale della commissione, il

collaudo delle funzionalità è stato ormai concluso e, in

considerazione delle criticità organizzative emerse e che

emergeranno, si aprirà una fase di monitoraggio del sistema,

che sarà svolto in collaborazione tra i vari soggetti

istituzionali interessati. La durata del monitoraggio viene

stimata in circa quattro mesi.

Considerato lo sviluppo del sistema, si ritiene necessario

far conoscere ulteriori elementi procedurali per la

migliore fruizione del servizio da parte degli utenti e,

al contempo, fornire indicazioni alle amministrazioni e

agli operatori sull’applicazione della normativa anche

alla luce delle richieste di chiarimento pervenute. Resta

fermo l’integrale rinvio ai contenuti della menzionata

circolare n. 1.

1. L’utilizzo delle funzionalità da parte dei diversi

soggetti interessati (medici, lavoratori, pubbliche

amministrazioni).

Come noto, il sistema offre una serie di servizi ai medici,

ai lavoratori e ai datori di lavoro già illustrati nella

circolare n. 1.

Si segnala che per l’utilizzo del canale telefonico da

parte del medico è attivo il numero verde 800 013 577,

raggiungibile da telefono fisso o mobile. Tale canale consente

di superare eventuali difficoltà temporanee dovute,

ad esempio, alla mancanza di un personal computer o di

una connessione a internet.

Per quanto riguarda l’utilizzo del sistema da parte del

lavoratore, si segnala inoltre che questi, dopo essersi registrato

al sito dell’INPS ( http://www.inps.it/ – home page),

può prendere visione di tutti i certificati a lui intestati.

Si rammenta che le amministrazioni possono ricevere

gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti sia accedendo

direttamente via web al sistema INPS, sia richiedendo

all’Istituto l’invio ad una propria casella di posta

elettronica certificata (PEC). L’accesso diretto al sistema

I.N.P.S. avviene tramite apposite credenziali, che devono

essere richieste secondo le modalità indicate nella circolare

I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010. Le istruzioni per

attivare l’invio alla casella PEC sono contenute nella circolare

I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010. Considerate

le richieste di chiarimento pervenute, è opportuno evidenziare

che l’Ente con il quale le amministrazioni pubbliche

debbono dialogare per la ricezione degli attestati di

malattia relativi ai propri dipendenti è l’INPS anche se gli

stessi sono iscritti al regime contributivo INPDAP.

Ulteriori indicazioni sui servizi sono disponibili sul

sito http://www.innovazionepa.gov.it nella sezione dedicata ai

certificati di malattia online.

2. Chiarimenti sull’ambito di applicazione.

2.1. I dipendenti della pubblica amministrazione

interessati.

Un primo chiarimento riguarda l’ambito di applicazione

della disciplina. In proposito, si segnala che la disposizione

di riferimento – che, come detto, è l’art. 55 -septies

del decreto legislativo n. 165 del 2001 – riguarda il

personale ad ordinamento privatistico, ovvero il personale

soggetto alla disciplina del decreto legislativo citato.

Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale

in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del medesimo

decreto (magistrati e avvocati dello Stato, professori

universitari, personale appartenente alle forze armate e

alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco,

personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le

altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono

disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane

vigente la tradizionale modalità cartacea, fermo restando

che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche

nei confronti di queste categorie di personale a seguito

di approfondimenti istruttori e dell’adozione delle misure

del caso. In conclusione, per le categorie di personale

ad ordinamento pubblicistico, non soggette al regime del

decreto legislativo n. 165 del 2001, i medici compilano

i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e

le amministrazioni accettano i relativi documenti nella

stessa forma, con le consuete modalità di produzione o

trasmissione da parte del dipendente interessato. 2.2. I medici obbligati all’utilizzo del sistema di trasmissione

telematica.

Si precisa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica

dei certificati riguarda i medici dipendenti del

servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con

il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di

libera scelta), nonché i medici liberi professionisti. Riprendendo

quanto detto nella circolare n. 1, la violazione

dell’obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata

dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti

del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano

in convenzione. Il mancato utilizzo della modalità

telematica non è invece specificamente sanzionato per

i medici liberi professionisti. A fini di economicità e di

efficienza, è comunque auspicabile che l’intero sistema

delle certificazioni funzioni in maniera uniforme. Il Dipartimento

della digitalizzazione della pubblica amministrazione

e le altre Amministrazioni competenti si stanno

impegnando per la sua estensione generalizzata e il processo

di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema

telematico ai medici privati è in corso. Nelle more,

i dipendenti pubblici che, in linea e nei limiti di quanto

previsto nel comma 1 dell’art. 55 -septies del decreto legislativo

n. 165 del 2001, si rivolgono ad un medico privato

per la certificazione dell’assenza dovranno chiedere

al medico il certificato o l’attestato in forma cartacea e lo

recapiteranno all’amministrazione secondo le tradizionali

modalità. Quindi, sino alla compiuta messa a regime

del sistema, le amministrazioni sono tenute ad accettare

i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti

da medici liberi professionisti, sempre che siano

rispettate le condizioni previste nel citato art. 55 -septies

comma 1. Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione

dell’assenza avverrà invece mediante certificazione

telematica ogni qual volta i medici privati siano già in

possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti

necessari per l’invio telematico.

2.3. I certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso

e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione.

Nel corso dei lavori della commissione di collaudo

sono emerse alcune specifiche criticità legate ai certificati

e agli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o

in sede di pronto soccorso o per attestare il ricovero del

paziente o prodotti al momento delle dimissioni. I documenti

rilasciati in tali occasioni presentano delle particolarità

che creano delle criticità nell’applicazione del

nuovo modello di trasmissione. Le particolarità sono rinvenibili

per i certificati rilasciati dal pronto soccorso nel

carattere dell’urgenza proprio della specifica attività, per

i certificati di ricovero nell’esigenza di attestare – oltre

alla diagnosi – il ricovero del paziente nella struttura e

per i certificati di dimissione nella necessità di produrre

una relazione al paziente al momento del rilascio dalla

struttura. La commissione ha preso atto dell’esistenza di

queste criticità per l’applicazione del sistema di trasmissione

telematica dei certificati, contestualmente ad altre

problematiche organizzative, ed ha segnalato la necessità

di individuare adeguate soluzioni e di attuare un monitoraggio

con il concerto delle amministrazioni coinvolte

per verificare la funzionalità del servizio. Si chiarisce

pertanto che, durante questo periodo di monitoraggio e

sino a quando non saranno decise le misure ad hoc da

seguire in queste situazioni, per i certificati di ricovero,

di dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno

ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipendenti

continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente

i certificati e gli attestati all’amministrazione di appartenenza

e le amministrazioni li accetteranno secondo le

tradizionali modalità.

3. Situazioni nelle quali l’amministrazione deve conoscere

la diagnosi.

Secondo il processo di trasmissione telematica dei

certificati attualmente sviluppato, una volta formato e

spedito in formato telematico il certificato da parte del

medico, il datore di lavoro riceve l’attestato di malattia.

Come chiarito nella circolare n. 1, l’attestato di malattia

consiste nel certificato privo dell’esplicitazione della

diagnosi. L’attestato è il documento che di regola viene

utilizzato dai lavoratori dei settori pubblico e privato per

la giustificazione dell’assenza e l’omissione della diagnosi

è finalizzata a tutelare la riservatezza del lavoratore.

Come noto, esistono però alcune situazioni particolari in

cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. Per i

dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni

ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione

della retribuzione e dal regime della reperibilità ai

fini della visita fiscale. In queste situazioni, l’amministrazione

è tenuta ad applicare il regime generale a meno che

non abbia la documentazione che consente di derogarvi

ed è innanzi tutto interesse del dipendente che si assenta

che l’amministrazione abbia tutti gli atti necessari per

applicare in maniera corretta la normativa di riferimento.

Senza dilungarsi sul punto, si rinvia alle indicazioni generali

già fornite dal Dipartimento della funzione pubblica

nelle circolari numeri 7 e 8 del 2008 e 8 del 2010, nonché

nel parere n. 2 del 2010 (tutte reperibili sul sito www.

funzionepubblica.it). In tali ipotesi, il medico certificante

dovrà procedere ad elaborare il certificato in forma telematica,

inserendo sul modello informatico tutti i dati e le

informazioni necessari secondo le indicazioni del decreto

ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, e delle circolari

menzionate, utilizzando, se del caso, la finestra delle note,

che è un campo libero. Il certificato sarà trasmesso dal

medico utilizzando i canali telematici consueti e l’amministrazione

riceverà per via telematica l’attestato. In queste

particolari ipotesi il medico dovrà anche provvedere a

stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato

cartaceo che il lavoratore avrà l’onere di far pervenire

tempestivamente all’amministrazione secondo le tradizionali

modalità (PEC, fax, raccomandata, consegna a

mano). Pertanto, secondo questo processo, l’assenza dal

servizio del dipendente verrà giustificata comunque mediante

la trasmissione del documento informatico, mentre

il regime giuridico dell’assenza sarà condizionato dalla

ricezione della copia del documento da parte dell’amministrazione.

La corrispondenza tra documento cartaceo e

certificato telematico potrà essere verificata dall’amministrazione

interessata mediante consultazione del sito

INPS. 4. La responsabilità specifica per violazione della

normativa in materia di trasmissione telematica dei

certificati.

Con la circolare n. 1 sono state fornite informazioni relativamente

alle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi

di trasmissione per via telematica dei certificati (par.

6). Rimandando al contenuto della predetta circolare,

giova soltanto rammentare che la legge ha introdotto specifiche

sanzioni per la violazione delle norme sulla trasmissione

telematica. Infatti, l’art. 55 -septies , comma 4,

del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che

«4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via

telematica della certificazione medica concernente assenze

di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce

illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta

l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero,

per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie

locali, della decadenza dalla convenzione, in modo

inderogabile dai contratti o accordi collettivi.». Inoltre,

il comma 6 della medesima disposizione configura delle

ipotesi di illecito per il responsabile della struttura in

cui il dipendente lavora e il dirigente del servizio affari

generali e personale che, in relazione alle proprie competenze,

omettono l’osservanza della normativa relativa alle

assenze dal servizio per malattia. Le sanzioni applicabili

per questa ipotesi sono individuate per relationem con

rinvio agli articoli 21 e 55 sexies comma 3 del medesimo

decreto.

Anche i contratti e gli accordi collettivi recentemente

stipulati sono intervenuti sulla specifica materia. Infatti, il

CCNL relativo all’area IV, dirigenza medica e veterinaria,

stipulato il 6 maggio 2010 prevede la sanzione della sospensione

dal servizio con privazione della retribuzione

da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi

per il caso di «inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili,

in merito alla certificazione medica concernente assenze

di lavoratori per malattia» (art. 8, comma 8) e richiama

il contenuto dell’art. 55 -septies comma 4 citato tra le fattispecie

di illecito che comportano il licenziamento con

preavviso.

Inoltre, gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell’art. 8

del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la disciplina

dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale,

i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti

hanno previsto apposite sanzioni per il caso di mancata

osservanza degli adempimenti connessi alla trasmissione

telematica dei certificati (art. 59 -ter dell’ACN 23 marzo

2005, introdotto dall’ACN 27 maggio 2009 per i medici

di medicina generale; art. 58 -ter dell’ACN del 15 dicembre

2005, introdotto dall’ACN 27 maggio 2009 per

i pediatri di libera scelta; art. 28 -ter dell’ACN 23 marzo

2005, introdotto dall’ACN 27 maggio 2009 per i medici

specialisti, veterinari ed altre professionalità sanitarie).

Ciò premesso, come detto in precedenza (cfr: Premessa),

all’esito del collaudo relativo alla funzionalità del

sistema la commissione ha segnalato l’esigenza di monitorare

il processo di trasmissione telematica, visto che durante

i lavori sono emerse delle criticità organizzative soprattutto

per alcuni settori ed aree territoriali. L’esistenza

di tali criticità, per il superamento delle quali le Amministrazioni

interessate lavoreranno durante i prossimi mesi

anche utilizzando le evidenze del monitoraggio, rendono

allo stato problematici l’emersione e l’accertamento di

eventuali responsabilità per la violazione della specifica

normativa e, quindi, lo svolgimento dei procedimenti per

l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Infatti, la piena

applicazione dell’apparato sanzionatorio richiede la definizione

di presupposti di azione chiari e di un quadro

di operatività certo in mancanza dei quali potrebbe non

essere riscontrabile l’elemento della colpevolezza dell’illecito.

Pertanto, fermo restando l’obbligo dei medici di

continuare a trasmettere i certificati per via telematica in

presenza delle condizioni organizzative e tecniche che

lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al

31 gennaio 2011, durante il quale le più rilevanti criticità

dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni

competenti si astengano dalla contestazione degli

addebiti specificamente riferiti all’adempimento.

Sarà cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per

la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica e delle

altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo

ulteriori informazioni in vista della piena messa a

regime del sistema.

Raccomandazioni finali.

A fini di monitoraggio, si raccomanda alle Amministrazioni

che, in qualità di datori di lavoro, ricevono attestati

di malattia in forma cartacea al di fuori delle situazioni indicate

nella presente circolare di segnalare l’anomalia entro

48 ore dal ricevimento degli stessi, inviando apposita

comunicazione alla casella di posta elettronica certificata

dell’Azienda di riferimento del medico.

Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente

circolare a voler portare a conoscenza il contenuto

della stessa ai propri dipendenti.

Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni

e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini

professionali di riferimento di volerne dare diffusione

presso gli esercenti la professione medica.

Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni – CIRCOLARE 6 agosto 2010 , n. 11/2010

1. Premessa .

L’art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

ha modificato l’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, inserendo nel testo il comma 1 -bis . Questo

prevede che «Non possono essere conferiti incarichi di

direzione di strutture deputate alla gestione del personale

a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi

due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali

o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti

continuativi di collaborazione o di consulenza con le

predette organizzazioni». La disposizione è stata approvata

ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera m) , della legge

4 marzo 2009, n. 15, nell’esercizio della delega al Governo

a «rivedere la disciplina delle incompatibilità per i

dirigenti pubblici e rafforzarne l’autonomia rispetto alle

organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all’autorità

politica».

Considerati i numerosi quesiti pervenuti sulla portata

della norma, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni

generali ai fini di un’omogenea applicazione della

disposizione.

2. Finalità della norma .

La norma introduce un impedimento ovvero una condizione

ostativa relativa al conferimento di incarichi di

direzione nelle amministrazioni con riferimento alla preposizione

a strutture che gestiscono il personale.

La finalità della disposizione è quella di perseguire

un’azione amministrativa imparziale e uno svolgimento

della funzione dirigenziale scevro da possibili condizionamenti

mediante il ricorso a strumenti organizzativi

formali. La norma pertanto si riconduce ai principi

di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della

Costituzione, che, a prescindere dalla natura dell’attività

e anche in presenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato,

debbono essere osservati dalla pubblica amministrazione,

la quale è tenuta «al rispetto dei principi costituzionali

di legalità, imparzialità e buon andamento cui è

estranea ogni logica speculativa» (Corte costituzionale,

sentenze n. 146 del 2008 e 82 del 2003).

Ciò che si vuole evitare è un’eventuale influenza sulla

gestione che può derivare dal coinvolgimento attuale

o passato del responsabile della struttura in particolari

e significative attività sindacali o politiche o dall’aver

avuto con tali organizzazioni particolari rapporti. In

quest’ottica, la disposizione pone una norma precettiva

che non prevede alternative, volta ad evitare un potenziale

conflitto di interessi tra due uffici o tra l’interesse

personale e l’interesse pubblico. La situazione di «incompatibilità

» dovuta alla circostanza di rivestire una carica

in organizzazioni sindacali o in partiti politici o di avere

collaborazioni continuative con tali organizzazioni non è

rimovibile, a nulla valendo il fatto che l’incaricato possa

eventualmente dimettersi. Solo il decorso del tempo previsto

può rendere possibile il conferimento dell’incarico

nell’amministrazione.

La disposizione si colloca nel quadro più generale delle

misure introdotte con la riforma finalizzate a rafforzare il

ruolo del dirigente e, soprattutto, l’autonomia della sua

gestione rispetto a possibili ingerenze della politica e del

sindacato. Si pensi alla nuova formulazione dell’art. 5 del

decreto legislativo n. 165 del 2001 (novellato dall’art. 34

del decreto legislativo n. 150 del 2009), nel quale chiaramente

si ribadisce che «… le determinazioni per l’organizzazione

degli uffi ci e le misure inerenti alla gestione

dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli

organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del

privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione

ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’art. 9. Rientrano,

in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali

le misure inerenti la gestione delle risorse umane

nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la

direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli

uffici». In questo contesto rientra anche la revisione della

disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi

dirigenziali operata mediante la novella all’art. 19 del decreto

legislativo n. 165 del 2001 da parte dell’art. 40 del

decreto legislativo n. 150 del 2009, lì dove, in aderenza

all’orientamento della Corte costituzionale (Corte costituzionale,

sentenze n. 161 del 2008, numeri 103 e 104

del 2007), è stata eliminata la previsione della cessazione

automatica dell’incarico, decorsi 90 giorni dal voto sulla

fiducia al Governo, in precedenza prevista per gli incarichi

conferiti ai sensi dei commi 5 -bis e 6 del medesimo

articolo, con conseguente limitazione della caducazione

automatica agli incarichi di vertice.

3. Ambito soggettivo .

3.1. Le amministrazioni interessate.

Come detto, la norma concerne le modalità di conferimento

degli incarichi di responsabilità sulle strutture;

essa pertanto riguarda direttamente le amministrazioni

dello Stato. Tenuto conto del fatto che la norma persegue

i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon

andamento, per le altre amministrazioni la norma vale

comunque come principio. Le amministrazioni non statali,

quindi, devono adeguare il proprio ordinamento al

principio enunciato nella disposizione operando secondo

quanto previsto dall’art. 27 del decreto legislativo n. 165

del 2001 e, per gli enti locali, dall’art. 111 del decreto

legislativo n. 267 del 2000.

3.2. I soggetti interessati. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato,

l’impedimento concerne innanzi tutto gli incarichi dirigenziali

conferiti ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo

n. 165 del 2001. Il vincolo di incompatibilità sussiste

anche nei confronti di tutti i dirigenti che vengono preposti

in base al comma 5 -bis e ai soggetti incaricati ai sensi

del comma 6 del citato articolo. Stante l’ampia dizione

utilizzata nella disposizione e la finalità perseguita, la

norma si applica inoltre a tutte le ipotesi in cui sia conferito

con atto formale un incarico sulle strutture deputate

alla gestione del personale. Sono comprese nel campo di

applicazione anche le strutture prive di rilevanza esterna

e, quindi, la disposizione riguarda pure l’attribuzione di

posizioni organizzative e di competenza mediante delega.

4. Ambito oggettivo .

4.1. Individuazione delle «strutture deputate alla gestione

del personale».

La norma in esame pone il regime di vincolo in riferimento

agli incarichi di direzione di «strutture deputate

alla gestione del personale». Il termine «deputate» individua

in modo chiaro la «missione», ossia la competenza

specifica in materia di gestione «del» personale. Pertanto,

la locuzione è da riferirsi propriamente ai soli uffici

cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione,

è attribuita la competenza sulla gestione del personale

in ciascuna amministrazione. Dunque, non è compresa

nella previsione la preposizione ad uffici che, tra le altre

competenze, svolgono anche l’attività di gestione del

personale (ad esempio, i Capi Dipartimento e i Segretari

generali preposti a strutture organizzative complesse nel

cui ambito sono collocati gli uffici dirigenziali generali

competenti in materia di affari generali e personale, mentre

rientrano nel regime restrittivo i Capi Dipartimento

degli affari generali e personale) e, in generale, la preposizione

alle strutture alle quali, specie in amministrazioni

di dimensioni ridotte, fanno capo tutte le competenze

generali di gestione, tra cui quella relativa al personale

interno (ad esempio, i dirigenti scolastici e, comunque,

tutti i dirigenti cui viene attribuito un incarico di funzione

su un ufficio, i quali, come noto, hanno competenza sulla

gestione del personale assegnato alla propria struttura). In

tali ipotesi, sarà cura di ciascun responsabile evitare la ricorrenza

di situazioni di conflitto di interesse, soprattutto

in occasione di trattative negoziali, adottando, se del caso,

le iniziative e gli atti organizzativi necessari. Si richiama

in proposito l’osservanza del codice di comportamento

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato

con decreto ministeriale 28 novembre 2000.

In sostanza, la prescrizione riguarda la preposizione

alle strutture del personale, siano esse di livello generale

o non generale, competenti in materia di reclutamento,

trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni

sindacali, secondo le scelte e l’individuazione che ogni

amministrazione effettuerà in base alle competenze attribuite

dallo specifico ordinamento a ciascuna struttura.

Nella valutazione, fra gli altri aspetti, saranno considerati

anche il potere di rappresentanza quale delegazione

trattante per l’amministrazione attribuito all’ufficio ed il

grado di discrezionalità insito nell’esercizio di ciascuna

competenza.

Al fine di un’applicazione quanto più oggettiva della

norma, sarebbe opportuno che ciascuna amministrazione

individuasse, per mezzo del regolamento di organizzazione

o mediante altro atto ministeriale generale, le strutture

per le quali sussiste il regime di limitazione in base alla

norma. Ciò si rivela tanto più utile in quanto le nuove

norme sul conferimento degli incarichi ai dirigenti, in osservanza

ad un principio di trasparenza, prevedono che il

conferimento dell’incarico sia preceduto dalla pubblicizzazione

dei posti vacanti e dalla valutazione delle disponibilità

dei candidati (art. 19, comma 1 -bis , del decreto

legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo

n. 150 del 2009). L’individuazione a priori e in generale

delle posizioni la cui copertura richiede la sussistenza

di particolari requisiti contribuisce ad evitare che soggetti

che non rispondono alle condizioni di legge possano

manifestare all’amministrazione la propria disponibilità

verso posti per i quali vige la preclusione.

4.2. Concetto di carica in organizzazione sindacale e in

partiti politici ai fini dell’applicazione della norma.

La norma, come detto, introduce una condizione ostativa

per il conferimento di incarichi rispetto allo svolgimento

attuale o passato di certe attività. Trattandosi di disposizione

che interferisce con libertà costituzionalmente

tutelate (articoli 18, 39 e 49 Cost.), la sua portata va interpretata

in maniera strettamente attinente alla finalità

perseguita.

4.2.1. Il concetto di carica in organizzazioni sindacali.

Premesso che la mera iscrizione quale associato ad un

sindacato o ad un partito politico non ha alcun rilievo ai

fini dell’applicazione della disposizione, per il concetto

di carica sindacale si ritiene coerente con le predette finalità

attribuire rilievo all’aspetto del ruolo che il soggetto

assume e svolge nell’ambito dell’organizzazione sindacale.

Tale ruolo non può essere quello di semplice partecipazione

priva di funzione direzionale. Sono richiesti

invece la partecipazione alle scelte dell’organizzazione e

lo svolgimento, come da statuto o da atto costitutivo, di

compiti di reale impulso all’attività mediante la decisione,

l’adozione e l’esternazione di atti gestionali secondo

quanto previsto negli atti costitutivi e negli statuti delle

organizzazioni o quanto risultante dalle eventuali comunicazioni

dei sindacati. Nell’ottica dell’introduzione in

via legislativa di precauzioni formali finalizzate ad assicurare

un esercizio della funzione scevro da possibili

condizionamenti, la circostanza che il dipendente ricopra

o abbia ricoperto nel biennio precedente questo tipo di

carica è un fattore di interferenza che si intende escludere

a priori poiché il soggetto, in quanto organo che è stato

recentemente munito di mandato per realizzare i fini del

sindacato, potrebbe essere coinvolto anche nell’espletamento

dell’incarico di gestione all’interno dell’amministrazione.

Coerentemente con l’intento sopra enunciato

di interpretare la norma in senso stretto ed in linea con la

finalità, non si ritiene rientri nel concetto di carica sindacale

la circostanza di svolgere attività nell’associazione

in mancanza della titolarità delle funzioni sopra indicate,

poiché in tal caso risulta assente il potere di assumere

decisioni autonomamente rilevanti nell’organizzazione e

per l’organizzazione. In sostanza, ai fini della norma in esame è rilevante la

circostanza di essere o di essere stato dirigente sindacale,

nonché di agire — in virtù di un atto formale — in nome

e per conto dell’associazione quale funzionario delegato.

Un conforto normativo all’utilizzo di questi criteri può

essere rintracciato nell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo

n. 564 del 1996, che, nell’ambito di una disciplina

relativa alla contribuzione figurativa per le posizioni di

aspettativa sindacale e politica, definisce cariche sindacali

«quelle previste dalle norme statutarie e formalmente

attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e

dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o

di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi

collegiali dell’organizzazione sindacale».

La rilevanza della carica nel senso sopra indicato si

verifica in qualsiasi tipo di organizzazione sia essa una

confederazione, una federazione o un’organizzazione di

categoria.

Inoltre, la rilevanza della carica si realizza a qualsiasi

livello dell’organizzazione, sia esso nazionale, locale o

aziendale. Quindi, rientra nel concetto di carica anche la

funzione di dirigente sindacale nell’ambito delle R.S.A.,

operanti per i dirigenti delle aree, le quali, nel settore del

lavoro pubblico, sono costituite dalle organizzazioni sindacali

rappresentative e si presentano come articolazioni

periferiche del sindacato (art. 42, comma 2, del decreto

legislativo n. 165 del 2001).

Ai fini della norma si deve ritenere compreso nel regime

di impedimento anche l’essere componente della

R.S.U.. Infatti, la R.S.U. è costituita a seguito di elezione

di candidati in liste presentate dalle organizzazioni sindacali

(art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del

2001), i suoi componenti sono equiparati ai dirigenti delle

R.S.A. (art. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 165

del 2001) e l’organismo subentra «alle RSA o alle analoghe

strutture sindacali esistenti comunque denominate

ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e

dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali

ad esse spettanti» (art. 5, CCNQ 7 agosto 1998).

Si segnala che un repertorio delle organizzazioni sindacali

presenti nei vari comparti di contrattazione è elaborato

e pubblicato periodicamente dall’ARAN (www.

aranagenzia.it), che cura l’accertamento della rappresentatività

sindacale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo

n. 165 del 2001. Tale documento non ha carattere

esaustivo, ma può essere un utile punto di riferimento per

conoscere i sindacati che operano nell’ambito dei diversi

comparti ed aree.

4.2.2. Il concetto di carica in partiti politici.

Anche per l’individuazione del concetto di carica in

partito politico è necessario utilizzare criteri rispettosi

e non eccedenti la finalità della legge. Il riferimento al

criterio direttivo, utilizzato per l’individuazione delle cariche

sindacali rilevanti, è utile anche per delimitare le

cariche in partito politico. Infatti, attraverso la condizione

ostativa posta dalla norma si elimina a priori il rischio

del conflitto di interesse che si può creare tra il soggetto

che opera nell’amministrazione come dirigente preposto

alla direzione del personale e il soggetto che opera o ha

operato nell’organizzazione politica con poteri direttivi.

Pertanto, l’impedimento al conferimento dell’incarico

sulle strutture del personale sussiste ogni qual volta nei

confronti dell’interessato ricorrono le condizioni dell’attribuzione

di un incarico formale su posizioni direttive

dell’organizzazione partito, nelle sue varie articolazioni,

che comportano compiti di reale impulso all’attività mediante

l’adozione di decisioni, anche con la loro esternazione

al di fuori dell’organizzazione, di atti di gestione,

come da statuto, da atto costitutivo, delibera dell’assemblea

o di altro organo del partito.

La considerazione del potere direttivo quale elemento

necessario per la configurazione della carica politica trova

il conforto nell’orientamento formatosi nell’ambito della

giurisprudenza amministrativa in tema di commissioni di

concorso, disciplinate dall’art. 35, comma 3, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, che, al pari della disposizione

in esame, prevede quale causa ostativa alla nomina nelle

commissioni l’essere titolare di «carica politica» (Cons.

Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056; Tar Lazio, Roma,

Sez. II -quater , 22 aprile 2008, n. 3367). In particolare, il

Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che «per

carica politica deve intendersi solo l’ufficio che postula

la rappresentanza, in via organica e professionale, di interessi

e valori direttamente riferibili ad una parte politica,

e cioè, ad un partito, con la conseguenza che il divieto

in esame va circoscritto ai soli titolari di cariche direttive

all’interno dei partiti» (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio

2002, n. 4056).

Occorre precisare che la circostanza che l’interessato

sia risultato vincitore in competizioni elettorali non è di

per sé significativa della ricorrenza del presupposto richiesto

dalla norma. Infatti, da un lato le cariche in partiti

politici possono essere attribuite anche a soggetti che non

sono risultati eletti, dall’altro, dal fatto di essere risultato

eletto non consegue automaticamente l’attribuzione di

una carica nel senso indicato. Emerge quindi la differenza

tra il concetto di carica in partito politico, che comporta

un’investitura formale nell’organizzazione dell’associazione,

e carica pubblica, consistente nel conferimento

di un incarico organico nell’organizzazione pubblica. È

chiaro che, a prescindere dalla norma in esame, rimane

in ogni caso salvo il principio generale della distinzione

tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione

amministrativa, con la conseguente preclusione della possibilità

di attribuire la responsabilità di strutture amministrative

di gestione ad organi facenti parte dell’autorità

politica (salvo precise eccezioni, come per gli enti locali

previsto dall’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del

2000). Anche per questo caso vale il richiamo all’osservanza

del codice di comportamento dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l’individuazione dei partiti politici,

non esiste nel nostro ordinamento un albo ufficiale

dei partiti politici, che, come detto, si configurano come

associazioni non riconosciute dalla più varia articolazione.

Non si intende in questa sede fornire specifici criteri

di individuazione, ma soltanto rammentare elaborazioni

già compiute. Richiamando l’orientamento della dottrina

prevalente, il partito politico è definito come «“parte totale”,

propria di una formazione sociale che, pur adottando una visione

del mondo necessariamente caratterizzata

da uno specifico indirizzo politico ideologico, è in grado

di proporre una sintesi politica dei particolari interessi

espressi dalla società» (G. Rizzoni, in commentario alla

Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti,

sub art. 49, UTET, 2006, 985 ss., con citazione di Mortati

e Crisafulli).

Tale dottrina ha pure evidenziato i caratteri tipici del

partito politico alla luce del dettato costituzionale, che

vengono individuati nella partecipazione a competizioni

elettorali e nell’essere munito di un’organizzazione stabile

e di un’articolazione organizzativa permanente, con il

che si individuerebbe anche la differenziazione rispetto

ad altre formazioni, come i gruppi di pressione e i gruppi

politici organizzati (idem).

4.2.3. Le collaborazioni e le consulenze rilevanti ai fini

dell’applicazione della disposizione.

Analogo impedimento è stabilito dalla disposizione anche

nei confronti di chi abbia o abbia avuto nei due anni

precedenti «rapporti continuativi di collaborazione o di

consulenza» con le organizzazioni politiche o sindacali.

Al fine di indicare i limiti di operatività della norma ed

evitare un’applicazione fumosa e ambigua del disposto

in un contesto che, come si è visto, è caratterizzato dalla

rilevanza di valori costituzionali, si ritiene che la sua

portata possa essere limitata alle collaborazioni oggetto

di un rapporto di lavoro e professionale qualificate dalla

pattuizione di un compenso. L’esistenza del rapporto

di lavoro e professionale, infatti, consente di ancorare a

dati oggettivi accertabili la verifica della sussistenza del

vincolo con l’associazione, evitando nei fatti che anche

un rapporto di cortesia od «amicale» di interessamento

possa far scattare l’incompatibilità. D’altra parte, è con la

pattuizione e la corresponsione del compenso che si rafforzano

il vincolo e l’interesse del soggetto nei confronti

dell’organizzazione. Pertanto, non si ritengono rilevanti

per la configurazione della causa ostativa eventuali collaborazioni

a titolo gratuito, che, d’altra parte, rappresentano

un’eccezione rispetto alla regola dell’onerosità delle

prestazioni lavorative e professionali.

La legge menziona i rapporti di collaborazione e di

consulenza. Quest’ultima si configura come una collaborazione

avente un particolare oggetto, quella dell’assistenza

con il consiglio, realizzando la fattispecie della

prestazione d’opera intellettuale.

In base alla norma, non rilevano rapporti di tipo occasionale

o saltuario, mentre l’incompatibilità sussiste nel

caso di ripetuti rapporti aventi carattere occasionale tali

da concretarsi in attività continuativa.

La terminologia utilizzata nel testo, nell’ottica dell’esigenza

di interpretare la disposizione in senso coerente

con le finalità perseguite, induce a ritenere che nel concetto

di collaborazione rilevante rientri anche la fattispecie

del rapporto di lavoro subordinato, il quale certamente

implica una collaborazione continuativa con il datore caratterizzata

dal particolare vincolo della subordinazione.

Pertanto, le collaborazioni rilevanti sono quelle oggetto

di lavoro autonomo, che si traducono in rapporti continuativi

o di lavoro a progetto, e oggetto di lavoro subordinato,

per la cui prestazione è stabilito un compenso. Si

precisa, inoltre, che la norma non richiede che la collaborazione

sia coordinata oltre che continuativa; in sostanza,

la disposizione prescinde dalla concreta configurazione

del rapporto quale collaborazione a progetto.

5. Ambito temporale di applicazione .

In base alla norma, l’impedimento si manifesta nel

caso in cui l’incarico o la collaborazione sia in corso al

momento della preposizione alla struttura o si siano verificati

negli ultimi due anni. Gli estremi del periodo di

incompatibilità sono costituiti da un lato dalla scadenza

del mandato o dal termine del rapporto di collaborazione

o di lavoro subordinato e, dall’altro, dal termine iniziale

di efficacia del provvedimento di incarico dirigenziale.

In mancanza di una più specifica indicazione della norma,

per individuare il dies a quo dell’operatività della disposizione

è necessario fare riferimento al generale principio

secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire.

Conseguentemente, la norma in esame riguarda soltanto

gli incarichi di direzione conferiti a decorrere dall’entrata

in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009 (15 novembre

2009). In assenza di diversa disposizione, per tali

incarichi dovrà essere verificata l’insussistenza della causa

ostativa con riferimento al momento del conferimento

e con riferimento al pregresso biennio.

6. Dichiarazione di notorietà dell’interessato .

Ai fi ni dell’osservanza della norma, le amministrazioni

che intendono conferire un incarico su strutture deputate

alla gestione del personale debbono acquisire apposita

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte

dell’interessato resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445

del 2000.

7. Inosservanza della norma .

Nel caso in cui dovesse emergere la situazione di incompatibilità,

a parte l’applicazione delle sanzioni collegate

alla falsa dichiarazione resa (art. 76 del D.P.R. n. 445

del 2000), l’amministrazione avvierà il procedimento disciplinare

per l’accertamento della relativa responsabilità

e l’applicazione delle connesse sanzioni. In proposito, si

segnala che l’art. 55 -quater del decreto legislativo n. 165

del 2001, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo

n. 150 del 2001, prevede la sanzione del licenziamento

senza preavviso nei casi di «falsità documentali o dichiarative

commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione

del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera

». La fattispecie disciplinare è stata ripresa dall’art. 9

del CCNL dell’area dirigenziale I stipulato il 12 febbraio

2010, contratto che, come noto, ha per la prima volta

disciplinato il codice disciplinare per il personale dirigenziale.

Nonostante l’infrazione faccia specificamente

riferimento all’instaurazione del rapporto di lavoro e alle

progressioni di carriera, è chiaro che l’analoga condotta

tenuta al fine di conseguire il conferimento dell’incarico,

merita una valutazione altrettanto severa e può essere tale

da giustificare il recesso per giusta causa, sempre possibile

a mente di quanto previsto dalla menzionata clausola.

Per il personale non dirigenziale ad analoghe conclusioni

potrà pervenirsi ai sensi dell’art. 13, comma 6 del CCNL

12 giugno 2003. Considerato che la norma contiene un impedimento

rispetto all’esercizio del potere di conferire l’incarico, a

seconda delle circostanze, la responsabilità potrà estendersi

anche al soggetto conferente, il quale poteva eventualmente

essere a conoscenza della situazione ostativa o

aver omesso l’accertamento del requisito.

A fronte dell’esistenza di una delle ragioni di impedimento

introdotte dall’art. 53, comma 1 -bis , in esame

l’amministrazione, come detto, non può conferire incarichi

di gestione del personale. Nell’ipotesi in cui l’incarico

venisse conferito in presenza di una causa ostativa,

questa determinerebbe la nullità degli atti con cui l’incarico

è stato attribuito per violazione di norma imperativa.

L’amministrazione dovrebbe pertanto operare per la

rimozione dell’illegittimità ed il ripristino della legalità

mediante l’adozione di un atto ricognitivo della nullità e

il conferimento di un nuovo incarico a soggetto munito

dei requisiti prescritti dalla legge. A prescindere dalla natura

giuridica degli atti in questione, appare rispettoso del

corretto assetto dei rapporti tra l’amministrazione ed il

dirigente che la rimozione degli atti viziati sia preceduta

da una comunicazione di avvio del procedimento indirizzata

all’interessato, con il quale è opportuno si verifichi

un contraddittorio sui presupposti di fatto.