
In tema di trasferimento di attività e di personale tra enti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della P.A., di riconoscere il mantenimento sine die, ovvero senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate presso il nuovo ente le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 14 dicembre 2025, n. 32600). In caso di passaggio di personale da un ente ad altro ente per trasferimento di attività è consolidato l’orientamento della S.C., conseguente anche a quanto previsto dalla di Corte di Giustizia 6 settembre 2011, C-108/10, secondo cui, per un verso, il trasferimento non può determinare per i lavoratori trasferiti un peggioramento del trattamento retributivo globale, tenuto conto delle voci ed istituti erogati con continuità presso il precedente datore (Cass. civ. 1/12/2022, n. 35423; Cass. civ. 12/10/2011, n. 20980) ma, per altro verso, il necessario riconoscimento, in tali casi ed al fine di rispettare il principio, di un assegno ad personam, soggiace comunque alla regola generale del riassorbimento, a garanzia nel lungo periodo del concomitante principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 (Cass. civ. 5/5/2021, n. 11771; Cass. civ. 19/2/2020, n. 4193; Cass. civ. 31/7/2017, n. 19039). A questo quadro interpretativo si affianca l’assetto complessivo della regolazione sul piano economico dei rapporti di lavoro con gli enti pubblici non economici il quale risale a disciplina necessariamente statale in quanto afferente all’ordinamento civile (art. 117, c. 2, lett. l Cost.) ed è in proposito declinato dal D.Lgs. n. 165/2001 attraverso la rimessione esclusiva alla contrattazione collettiva ed a quella integrativa (art. 40 ss. D.Lgs. cit.), da svolgersi quest’ultima esclusivamente su profili cui essa sia abilitata ad intervenire dal CCNL. Tale impianto complessivo non permette alterazioni e non consente alla legislazione regionale o alla contrattazione locale di introdurre una disciplina difforme ed anche la salvezza di diversa regolazione prevista nell’incipit dell’art. 31 cit. va riferito solo alla legislazione statale e non certo a quella regionale, priva di competenze sul tema. Principio strettamente correlato a quelli appena espressi è poi quello, parimenti consolidato, per cui nel pubblico impiego privatizzato, ove il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore (tra le molte, v. Cass. civ. 2/12/2019, n. 31387; Cass. civ. 27/3/2025, n. 8134).
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