
In risposta alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, la Sezione ha stabilito che un Comune, con popolazione fino a 3.000 abitanti, può legittimamente considerare non rilevante – ai fini dei limiti posti dall’art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e dall’art. 23, comma 2 del D.lgs. N. 75/2017- la quota di spesa effettivamente pagata, in regime convenzionale con altri Comuni, per la gestione associata della funzione di Segretario comunale. Gli importi di spesa non rilevanti ai sensi della normativa summenzionata sono espressamente indicati dall’art. 3, comma 3 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 in riferimento agli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell’area funzioni locali – triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, ossia agli articoli 57, comma 3; 58, comma 1 e 61, comma 2, e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva.
Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCUMB/86/2026/PAR
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