
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) ec), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti ordinamento dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere esteso ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia.
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